Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/
Inquadramento normativo: art.22 D.P.R. n. 641/1972.
Con parere n.24 del 22 marzo 2024 il Consiglio Nazionale Forense ha fornito delucidazioni in relazione all'obbligo di versamento della tassa sulle concessioni governative previsto dall'art.22, punto 8, della tariffa allegata al D.P.R. n.641. Questo articolo, tra gli atti soggetti a tassazione, include i provvedimenti relativi all'iscrizione in albi o elenchi istituiti per l'esercizio di "attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri".
Ci si è chiesti se il versamento della suddetta tassa sia dovuto anche per i professionisti iscritti
- nell'elenco dei mediatori familiari di cui all'art.12-bis disp. att. c.p.c. e
- nell'elenco dei delegati alle operazioni di vendita di cui all'art.179-ter disp. att. c.p.c.
L'orientamento dell'Agenzia delle Entrate
A questo riguardo, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, ritiene che i provvedimenti di iscrizione dei professionisti nell'elenco dei mediatori familiari e nell'elenco dei delegati alle operazioni di vendita soggiacciono alla tassa sulle concessioni governative nella misura di € 168 (art. 22, punto 8, D.P.R. n. 641/1972) in quanto consistono in provvedimenti aventi efficacia "abilitante" rispetto allo svolgimento di una data attività professionale.
Il quesito posto al Consiglio Nazionale Forense
In merito a questo orientamento è stato chiesto parere al Consiglio Nazionale Forense, in quanto se, come ritenuto dall'Agenzia delle Entrate, risultasse corretto richiedere il pagamento della suddetta tassa al momento dell'iscrizione negli elenchi, l'avvocato che vi si iscrive si troverebbe a pagare la medesima tassa due volte, atteso che il pagamento della tassa sulle concessioni governative verrebbe già assolto dal professionista al momento dell'iscrizione nel proprio albo professionale.
Il quesito posto al Consiglio Nazionale Forense
In merito a questo orientamento è stato chiesto parere al Consiglio Nazionale Forense, in quanto se, come ritenuto dall'Agenzia delle Entrate, risultasse corretto richiedere il pagamento della suddetta tassa al momento dell'iscrizione negli elenchi, l'avvocato che vi si iscrive si troverebbe a pagare la medesima tassa due volte, atteso che il pagamento della tassa sulle concessioni governative verrebbe già assolto dal professionista al momento dell'iscrizione nel proprio albo professionale.
Il parere del Consiglio Nazionale Forense
Il Consiglio ha, innanzitutto, ricordato che la tassa sulle concessioni governative di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, ha come presupposto l'adozione, da parte dell'amministrazione competente, di un provvedimento amministrativo che garantisca all'interessato l'esercizio di un diritto o di una facoltà (concessioni, licenze, autorizzazioni, o altro genere di certificazioni/attestazioni); con la conseguenza che l'applicabilità del tributo è correlato al legame di funzionalità tra la suddetta iscrizione e l'esercizio di un'attività di carattere "industriale", "commerciale" o "professionale".
Ne discende che occorre indagare
- se l'iscrizione nell'elenco dei mediatori familiari e in quello dei delegati alle operazioni di vendita siano correlati ad attività di natura professionale;
- se l'esercizio di tali attività possa aver luogo solo a seguito dell'iscrizione nell'elenco appositamente istituito.
Analizzando la questione sottopostagli, il Consiglio ha rilevato che
- la disciplina di cui all'art.12-bis disp. att. c.p.c. relativa all'elenco dei mediatori familiari si inserisce nell'ambito dell'ampio disegno innovatore previsto dalla Riforma Cartabia D.Lgs. n. 149/2022) finalizzato a garantire una maggiore "professionalizzazione" della figura del "mediatore familiare". Tuttavia, l'esercizio dell'attività di mediatore familiare non risulta subordinato al superamento di un esame di abilitazione, né viene imposta l'iscrizione del professionista in un apposito albo o elenco. Infatti, sebbene il succitato art.12 preveda l'istituzione, presso ogni tribunale, di un apposito elenco cui è possibile attingere, al fine di supportare le parti di causa nella scelta di un professionista di comprovata esperienza che possa gestire il percorso di composizione convenzionale della crisi coniugale, tale adempimento non possiede una efficacia "abilitante/autorizzativa". Questa impostazione trova conferma nella collocazione delle norme relative all'elenco dei mediatori familiari all'interno del Titolo II disp. att. c.p.c., dedicato agli "esperti" e "ausiliari del giudice";
- l'art. 179-ter disp. att. c.p.c., che disciplina l'elenco dei delegati alle operazioni di vendita, prevede le modalità di tenuta e formazione degli elenchi dei professionisti cui possono accedere "gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, (...) di condotta morale specchiata e (...) iscritti ai rispettivi ordini professionali". Anche in questo caso è indubbia la natura della funzione affidata ai soggetti di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. e la riconducibilità delle attività loro affidate nel novero delle attività "ausiliarie" rispetto a quelle del giudice.
Alla luce delle suddette argomentazioni normative il Consiglio ha, quindi, escluso che gli elenchi in esame abbiano la finalità di consentire ai soggetti ivi inseriti l'esercizio di un'attività (altrimenti preclusa) a contenuto "professionale" ed ha negato la sussistenza del presupposto applicativo della tassa sulle concessioni governative.
Infine il Consiglio ha auspicato un intervento chiarificatore da parte del legislatore, che escluda l'applicabilità della tassa sulle concessioni governative, con riferimento agli elenchi di cui agli artt. 12-bis e 179-ter disp. att. c.p.c.