Di Redazione su Giovedì, 01 Marzo 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Stupefacenti, Cassazione: trattative sufficienti a configurare il reato di importazione nella sua forma tentata

I giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7806 del 19 febbraio 2018, in tema di reato di importazione di stupefacenti,nella sua forma tentata, hanno affermato il principio secondo cui per la configurazione del reato sono sufficienti le trattative intervenute prima del passaggio della proprietà della sostanza che abbiano una connotazione di univocita` e idoneita` rispetto al raggiungimento di quel consenso.



I Fatti
La pronuncia della Corte prende le mosse dal ricorso promosso dal Procuratore Generale della Corte di Appello di Roma avverso un´ordinanza pronunciata dal Tribunale del Riesame con la quale, ritenendo non sussistente il tentativo del reato di importazione di stupefacenti, previsto e punito dai reati di cui agli artt. 110, 112 n. 2, 56, 81 c.p., 73, DPR 309/90 e art. 4 L. 146/2006, aveva annullato una misura cautelare di custodia in carcere emessa dal Gip.

Il Ricorrente aveva impugnato l´ordinanza per violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alle valutazioni sulla configurazione del delitto tentato, nonché per travisamento della prova, in cui sarebbe incorsa la pronuncia impugnata. Il Tribunale di Roma avrebbe, infatti, erroneamente escluso la sussistenza del tentativo punibile del reato di importazione di stupefacenti, nonostante gli elementi raccolti deponessero in senso opposto, essendo emersa prova del coinvolgimento degli indagati nelle trattative per concordare il quantitativo di droga, il prezzo e la destinazione.

Secondo la tesi del ricorrente dalle indagini era emerso che i due indagati avessero svolto un ruolo di intermediari nelle trattative per l´illecita importazione degli stupefacenti che poi non si materializzò a causa dei numerosi arresti e per le difficoltà nel reperimento delle risorse economiche per concludere la transazione.



Motivi della decisione
I giudici della Terza Sezione Penale hanno ritenuto fondato il ricorso proposto dal P.G.
Innanzitutto hanno richiamato una precedente pronuncia della stessa Corte con la quale si è affermato che il reato consumato di importazione di stupefacenti si realizza anche prima del materiale trasferimento della droga in territorio nazionale, quando l´agente abbia acquisito in uno Stato estero la proprietà della droga medesima, assumendo l´onere del trasporto a proprie cure (Sez. 6, Sentenza n. 27998 del 11/07/2011, rv. 250560; Sez. 2, Sentenza n. 486 del 21/12/1998, rv. 212252).

Da ciò si può pertanto dedurre che nel caso di specie, poichè era emerso che gli indagati avevano avviato delle trattative che presentavano tutte le caratteristiche per poter affermare che le stesse avevano espresso una seria volontà di concludere l´ accordo, poteva ravvisarsi la configurazione del reato tentato di importazione di sostanze stupefacenti.

Per tale motivi i giudici di legittimità hanno annullato il provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame "con rinvio affinché, in sede di riesame, il collegio verifichi la riconducibilità delle condotte pacificamente svolte dagli indagati, ad una trattativa affidante circa l´accordo di vendita, o a meri atti preparatori.
Si allega testo sentenza
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