Di Redazione su Mercoledì, 18 Aprile 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Cani abbaiano alla luna, ecco quando i proprietari rispondono di disturbo alla quiete pubblica

I giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza 16677 del 16 aprile 2018, hanno stabilito che non va condannata la proprietaria dei cani lasciati sul balcone ad abbaiare tutta la notte, creando disturbo ai vicini di casa, a meno che, tuttavia, si accerti che la condotta sia idonea a recare disturbo ad una pluralità di persone.

I Fatti
La proprietaria di tre cani che avevano abbaiato per tutta la notte, era stata chiamata a rispondere avanti al giudice penale per avere creato disturbo ex art 659 C.P. a due persone occupanti l´appartamento vicino. Il Tribunale di Benevento condannava l´imputata per il reato di cui all´art. 659 c.p. per avere, in qualità di proprietaria di tre cani, lasciato i medesimi nella notte fra il 26 ed il 27 agosto 2011 da soli nel terrazzo dell´appartamento da lei abitato, per non averne impedito il latrare e per avere, pertanto, disturbato il riposo di due vicini .
Avverso la sentenza di condanna veniva proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo con il quale si deduceva la inosservanza e/o l´erronea applicazione della legge penale, avendo il Tribunale accertato che la condotta rimproverata alla imputata era circoscritta ad un solo episodio verificatosi nell´arco di poche ore in una sola notte. Inoltre, non avendo il medesimo Tribunale accertato se il disturbo avesse riguardato un numero indeterminato di persone come imposto dalla norma invocata.

 
Ragioni della decisione
I giudici della Terza Sezione hanno innanzitutto evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, anche un solo episodio può essere idoneo a configurare il reato in questione. Il reato di cui all´art. 659, comma primo, cod. pen. è reato solo eventualmente permanente, che si può consumare anche con un´unica condotta rumorosa o di schiamazzo, ove la stessa sia oggettivamente tale da recare, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone (Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 febbraio 2015, n. 8351). Tuttavia i giudici di legittimità, nel caso in esame, hanno rilevato che il giudice di primo grado non aveva svolto una adeguata indagine ai fini della verifica del fatto e della messa in pericolo del bene protetto dalla norma.
 


 
Come è stato già detto, ai fini della sussistenza del reato è necessario che i lamentati rumori abbiano la attitudine a propagarsi ed a costituire fonte di disturbo per una potenziale pluralità indeterminata di persone (Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 febbraio 2000, n. 1394). Il giudice di merito quindi, nel caso in esame, avrebbe dovuto effettuare i necessari accertamenti per verificare la presenza della idoneità dei rumori a raggiungere una pluralità di soggetti oltre ai due vicini di casa. Nessun elemento, invece, era stato fornito dal Tribunale in ordine alla razza e alla taglia dei cani in questione; nessun elemento era stato fornito in ordine all´ubicazione dell´appartamento ove erano situati i cani per capire e si trovasse in una zona isolata o densamente abitata.
Per tali motivi i giudici della Terza Sezione, tenuto conto della costituzione di parte civile di X e di Y, soggetti ritenuti danneggiati dal reato, hanno disposto il rinvio del giudizio, ai soli fini civili, di fronte al giudice civile competente per valore in grado di appello, mentre hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione
Si allega sentenza
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