La riproduzione di opere o brani mediante fotocopie è ammessa solo se contenuta entro il limite del 15% di ogni volume, sempre che siano presenti due condizioni: a) la corresponsione all´avente diritto di un compenso forfettario; b) la destinazione ad uso personale.
Il principio è stato affermato dalla VI Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 9209/2016.
La Corte ha avuto modo di ribadire l´orientamento, oramai consolidato dei giudici di legittimità, secondo il quale il concetto di particolare tenuità del fatto previsto dall´art. 171-ter, comma 3, legge n. 633 del 194, sul diritto d´autore, implica un giudizio globale del fatto che prescinde dal quantitativo delle copie riprodotte. "Infatti occorre prendere in esame- dicono i giudici della Corte- altre circostanze previste dall´art. 133 cod. pen. quali le modalità della condotta, i suoi scopi; la sistematicità; la capacità a delinquere del reo .Nel caso in esame il detto giudizio è stato formulato secondo condivisibili parametri logici incensurabili in questa sede ed in aderenza ai criteri di cui all´art. 133 cod. pen".
Il fatto
Tizio veniva imputato per la violazione della fattispecie delittuosa di cui all´art. 171-ter lett. b), L. n. 633 del 1941 per avere abusivamente riprodotto libri di testo.
Con sentenza del 9 aprile 2013 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado con cui l´imputato Tizio veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, oltre alle pene accessorie di legge.
Il difensore dell´imputato proponeva formale gravame di cassazione avverso la sentenza del Giudice territoriale, articolando diversi motivi di censura, tra cui l´inosservanza delle legge penale e il vizio di manifesta illogicità per la mancata concessione dell´attenuante della particolare tenuità del fatto di cui all´art. 171-ter, L. n. 633 del 1941 a causa dell´asserito numero consistente di pagine fotocopiate.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha ribadito che secondo il proprio orientamento consolidato, la riproduzione di opere o brani mediante fotocopie è ammessa solo se contenuta entro il limite del 15% di ogni volume, sempre che siano presenti due condizioni: a) la corresponsione all´avente diritto di un compenso forfettario; b) la destinazione ad uso personale.
Nel caso di specie era stato accertato che le predette circostanze non si erano per nulla verificate poiché la destinazione delle copie non era per uso personale, ma diretta a numerosi studenti universitari presenti, nei locali della copisteria e che le copie riguardavano l´intero volume di un testo universitario.
La Corte si è soffermata infine sul motivo avente ad oggetto il concetto di tenuità ribadendo che si prescinde dal numero delle copie abusivamente riprodotte; che invece occorre valutare il fatto nella sua globalità prendendo in considerazione ogni altra circostanza indicata dall´art. 133 CP, relativa alla modalità della condotta, la sistematicità, la capacità a delinquere del reo.
Per tali motivazioni la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannava il ricorrente alle spese processuali.
Il fatto
Tizio veniva imputato per la violazione della fattispecie delittuosa di cui all´art. 171-ter lett. b), L. n. 633 del 1941 per avere abusivamente riprodotto libri di testo.
Con sentenza del 9 aprile 2013 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado con cui l´imputato Tizio veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, oltre alle pene accessorie di legge.
Il difensore dell´imputato proponeva formale gravame di cassazione avverso la sentenza del Giudice territoriale, articolando diversi motivi di censura, tra cui l´inosservanza delle legge penale e il vizio di manifesta illogicità per la mancata concessione dell´attenuante della particolare tenuità del fatto di cui all´art. 171-ter, L. n. 633 del 1941 a causa dell´asserito numero consistente di pagine fotocopiate.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha ribadito che secondo il proprio orientamento consolidato, la riproduzione di opere o brani mediante fotocopie è ammessa solo se contenuta entro il limite del 15% di ogni volume, sempre che siano presenti due condizioni: a) la corresponsione all´avente diritto di un compenso forfettario; b) la destinazione ad uso personale.
Nel caso di specie era stato accertato che le predette circostanze non si erano per nulla verificate poiché la destinazione delle copie non era per uso personale, ma diretta a numerosi studenti universitari presenti, nei locali della copisteria e che le copie riguardavano l´intero volume di un testo universitario.
La Corte si è soffermata infine sul motivo avente ad oggetto il concetto di tenuità ribadendo che si prescinde dal numero delle copie abusivamente riprodotte; che invece occorre valutare il fatto nella sua globalità prendendo in considerazione ogni altra circostanza indicata dall´art. 133 CP, relativa alla modalità della condotta, la sistematicità, la capacità a delinquere del reo.
Per tali motivazioni la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannava il ricorrente alle spese processuali.
Sentenza allegata
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