Lo ha stabilito la Cassazione, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 5233 del 2016 con cui, chiamata a decidere in ordine ad una delicatissima vicenda, relativa al riconoscimento del danno a favore di un lavoratore colpito da un infortunio sula lavoro, ha precisato che il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza non può essere ascritto ad esclusiva responsabilità del lavoratore, essendo necessario un accertamento calibrato, che il datore di lavoro, ha l´obbligo di porre in essere, sulle caratteristiche dell´impresa, sui tipi di lavorazione posti in essere, sull´entità del personale e sui diversi gradi di rischio a cui il lavoratore può essere soggetto.
Infatti, secondo la Suprema Corte, è onere del datore esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino sempre e comunque i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
Tale obbligo non può essere disatteso per la semplicità dell´operazione lavorativa, atteso che il grado maggiore o minore di complessità del lavoro da espletare non è in rapporto di proporzionalità diretta con il rischio protetto, ben potendosi dare lavorazioni complesse ma non pericolose e, per converso, altre anche semplici, ma con elevato livello di pericolosità.
Ove, poi, il senso della doglianza fosse stato quello per cui, vista la natura dell´operazione affidata al lavoratore, sarebbe stato da escludere a monte, in virtù di una c.d. prognosi postuma, qualsivoglia obbligo di uso di mezzi personali di protezione e - quindi - di vigilanza datoriale sul loro concreto impiego, è appena il caso di notare, sottolineano i Supremi Giudici, che si tratterebbe di congettura nuova e contraddittoria rispetto a tutta l´impostazione del ricorso, che insiste sull´avvenuta messa a disposizione degli occhiali protettivi, così riconoscendo la pericolosità della manovra eseguita dall´infortunato.
Per queste ragioni, la Corte ha respinto il ricorso.
Infatti, secondo la Suprema Corte, è onere del datore esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino sempre e comunque i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
Tale obbligo non può essere disatteso per la semplicità dell´operazione lavorativa, atteso che il grado maggiore o minore di complessità del lavoro da espletare non è in rapporto di proporzionalità diretta con il rischio protetto, ben potendosi dare lavorazioni complesse ma non pericolose e, per converso, altre anche semplici, ma con elevato livello di pericolosità.
Ove, poi, il senso della doglianza fosse stato quello per cui, vista la natura dell´operazione affidata al lavoratore, sarebbe stato da escludere a monte, in virtù di una c.d. prognosi postuma, qualsivoglia obbligo di uso di mezzi personali di protezione e - quindi - di vigilanza datoriale sul loro concreto impiego, è appena il caso di notare, sottolineano i Supremi Giudici, che si tratterebbe di congettura nuova e contraddittoria rispetto a tutta l´impostazione del ricorso, che insiste sull´avvenuta messa a disposizione degli occhiali protettivi, così riconoscendo la pericolosità della manovra eseguita dall´infortunato.
Per queste ragioni, la Corte ha respinto il ricorso.
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