Di Alessandra Garozzo su Lunedì, 24 Giugno 2019
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Durata del matrimonio quale elemento determinante per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento

Ancora una volta i Supremi Giudici di Cassazione con la recente ordinanza n. 16796 del 2019 hanno sottolineato l'importanza della durata del matrimonio quale parametro per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.

Nel caso "de quo", in particolare il marito proponeva gravame alla Corte d'Appello di Lecce, che lo rigettava, in ordine alla decisione del giudice di "prime cure" che aveva disposto il pagamento a favore della moglie di un assegno divorzile di 400 euro mensili.

L'uomo decideva allora di adire i Supremi Giudici di Cassazione ritenendo di essere stato vittima di una errata valutazione da parte dei Giudici dei primi due gradi di giudizio in quanto la moglie era proprietaria di un appartamento ed usufruttuaria di un altro oltre ad essere beneficiaria di un assegno sociale. 

 I Giudici di Cassazione non accoglievano comunque il ricorso partendo dalla valutazione che l'assegno di mantenimento ha comunque natura compensativa-perequativa, oltre a quella assistenziale, e proprio in virtù di tale sua natura va contestualizzato, ossia determinato sia nell'an che nel quantum facendo riferimento ad alcuni parametri tra cui quello relativo alla durata del matrimonio.

In tal senso, precisano gli Ermellini, va sempre operata una comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali degli ex coniugi non trascurando di valutare anche quello che concretamente è stato l'apporto fornito da ogni coniuge all'accrescimento del patrimonio familiare, nonché gli eventuali sacrifici che i coniugi hanno fatto nella prospettiva familiare comune ( ad esempio la rinuncia della donna a lavorare per accudire i figli), il tutto in relazione alla durata del matrimonio ( nel caso di specie durato addirittura 40 anni) e all'età del coniuge richiedente.
In tale valutazione un ruolo sicuramente fondamentale è ricoperto anche dal comportamento tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio ed in particolare dalla incidenza dello stesso nella determinazione della rottura del matrimonio.
Fatte, dunque, tutte le suddette valutazioni i Giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato il ricorso inammissibile.

Si allega Ordinanza