Con la decisione n. 32725 dello scorso 18 dicembre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – chiamate a vagliare la fondatezza di una istanza di rimessione in termini proposta da un avvocato che aveva avuto notizia dell'intervenuta notifica di una sentenza presso il suo domiciliatario solo l'ultimo giorno utile per impugnare – ha rigettato la surriferita istanza di rimessione, negando che la malattia del domiciliatario, assente per molto tempo in studio, potesse costituire un legittimo impedimento in quanto "il domiciliatario, quale professionista, avrebbe dovuto e potuto organizzarsi affinché le attività ordinarie (come quella di informare i clienti sull'esito dei giudizi in corso e sulle notifiche ricevute di atti ad essi relativi) potessero svolgersi senza interruzioni.".
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dall'instaurazione di un procedimento disciplinare avverso un avvocato, accusata di aver coinvolto – per il recupero di un credito – un terzo soggetto, esercitando sullo stesso indebite pressioni e minacciando l'assunzione di iniziative giudiziali penali in caso di mancato saldo del debito verso il proprio cliente.
Per tali fatti, sia il COA che il CNF le irrogavano la sanzione della censura per la violazione dei canoni comportamentali di cui agli artt. 6 e 48 di cui al precedente codice deontologico (oggi art. 65).
La decisione del CNF, depositata il 6 novembre 2017, le veniva notificata in data 30.11.2017 presso il suo domiciliatario, il quale tuttavia nulla comunicava all'interessata, che riusciva ad avere materiale disponibilità della decisione del CNF solo in data 29.12.2017, ovvero l'ultimo giorno utile per proporre ricorso per Cassazione avverso quel provvedimento disciplinare.
A termine ormai scaduto, l'avvocato presentava istanza di rimessione in termini, chiedendo che il ricorso fosse ritenuto ammissibile, per essere la medesima, senza sua colpa, venuta tardivamente a conoscenza della decisione del CNF; a sostegno della sua richiesta deduceva che il suo domiciliatario, nel periodo in cui ricevette la notifica del provvedimento impugnato, versava in una condizione di salute gravemente compromessa, e quindi che non fu in grado, per ragioni non imputabili alla ricorrente, di comunicarle tempestivamente l'esito negativo della impugnazione, mentre poi, appena migliorato, si premurò di informarla.
Le Sezioni Unite non condividono le doglianze della ricorrente.
In punto di diritto gli Ermellini evidenziano che, alla luce dell'art. 153 comma 2, c.p.c., la parte, che dimostri di essere incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabile, ha la facoltà di chiedere al giudice di essere rimessa in termini, anche in relazione a quelle attività che sono soggette al rispetto di termini perentori, quali sono quelli previsti per la proposizione di una impugnazione.
La giurisprudenza ha inoltre specificato che è ammissibile l'istanza di rimessione in termini se si è incorsi in decadenza dal diritto di proporre impugnazione, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 153 c.p.c., maggiormente rispettosa dei principi costituzionali di effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive del giusto processo.
Ciò premesso in relazione all'ammissibilità dell'istanza, gli Ermellini precisano, tuttavia, che la rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, in quanto cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà; inoltre, ai fini della fruizione di un eventuale provvedimento di rimessione in termini è richiesta la tempestività dell'iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa.
Con specifico riferimento al caso sottoposto alla loro attenzione, le Sezioni Unite ritengono che l'istanza avanzata, per quanto ammissibile, sia infondata per una duplice motivazione.
In primo luogo, si evidenzia come la malattia del procuratore non rileva di per sé come legittimo impedimento, soprattutto in un caso in cui – come quello di specie - ove non si era trattato di un malessere improvviso o un totale impedimento a svolgere l'attività professionale, ma piuttosto uno stato di salute non ottimale, unito ad astenia, a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi affinché le attività ordinarie (come quella di informare i clienti sull'esito dei giudizi in corso e sulle notifiche ricevute di atti ad essi relativi) potessero svolgersi senza interruzioni.
In secondo luogo la Cassazione rileva come la ricorrente, venuta a sapere della notifica della sentenza l'ultimo giorno utile per proporre impugnazione, avrebbe dovuto attivarsi con immediatezza e, comunque, entro un termine ragionevole per la ripresa di un procedimento non andato a buon fine provvedendo a depositare quanto meno l'istanza nel termine per proporre impugnazione: la stessa istanza, non preceduta dalla notifica del ricorso, è stata invece presentata a termine per la notifica tempestiva dell'impugnazione ormai ampiamente scaduto.
In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso perché tardivo e condanna la ricorrente al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.