Con l'ordinanza n. 27160 dello scorso 27 novembre, la VI sezione civile della Corte di Cassazione – chiamata a indicare il giudice territorialmente competente a statuire su una domanda relativa ad un affidamento di un minore – ha precisato che "il foro relativo alle controversie inerenti la responsabilità genitoriale ha natura inderogabile, in quanto predetermina un luogo di attrazione di massima prossimità in adempimento al criterio del preminente interesse del minore; al fine di identificare in concreto la residenza abituale è necessario effettuare un giudizio prognostico, avendo riguardo in linea generale a fattori quali la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno del minore, il luogo e le condizioni della frequenza scolastica di quest'ultimo nonché le relazioni familiari e scolali del minore".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un padre, volta ad ottenere la regolamentazione delle modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore, nato da una relazione extraconiugale e riconosciuto da entrambi i genitori. L'istante si doleva per aver la madre trasferito la residenza anagrafica del figlio minore in altro Comune senza il suo preventivo consenso, sicché chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio e, solo in via subordinata, il condiviso.
La madre eccepiva l'incompetenza territoriale del tribunale di Lodi adito, per essersi già trasferita al momento del deposito del ricorso unitamente al figlio minore a Monza; rilevava, inoltre, di aver risieduto a Lodi con il figlio per meno di un anno.
Il tribunale di Monza dichiarava la propria competenza territoriale, osservando che il minore era stato residente meno di un anno a Lodi e qui non aveva legami particolari, non essendoci familiari dello stesso; di contro, il trasferimento a Monza era stato dettato da esigenze lavorative, abitative e relazionali della madre e, lungi dal rappresentare un dispetto al padre, aveva tenuto conto anche della residenza del padre del minore: in ragione di tanto, il Tribunale formulava una valutazione prognostica favorevole circa l'identificazione di Monza come centro principale degli interessi del minore e sua residenza abituale.
Il padre proponeva, quindi, ricorso per Cassazione, rilevando come il minore aveva un nucleo relazionale allargato e radicato era la città sua natale di Lodi, ove aveva il pediatra, la scuola e frequentava oratorio ed amici.
Di contro – avendo la madre posto in essere durante l'anno scolastico un comportamento illegittimo, attuando in maniera unilaterale e arbitraria due trasferimenti senza consenso dell'altro genitore – si rilevava impossibile svolgere in modo probabilistico il giudizio prognostico.
La Cassazione non condivide le doglianze sollevate del ricorrente.
La Corte premette che, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., il foro relativo alle controversie inerenti la responsabilità genitoriale ha natura inderogabile, in quanto predetermina un luogo di attrazione di massima prossimità in adempimento al criterio del preminente interesse del minore.
Nel contesto Eurounitario e convenzionale si ritiene che il best interest del minore si collochi ove il bambino ha la residenza abituale, così costituendo un indice determinante al fine di definire la natura giuridica della competenza territoriale interna.
In particolare, al fine di identificare in concreto la residenza abituale è necessario effettuare un giudizio prognostico, avendo riguardo in linea generale a fattori quali la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno del minore, il luogo e le condizioni della frequenza scolastica di quest'ultimo nonché le relazioni familiari e scolali del minore.
Da ultimo, gli Ermellini ricordano che non rileva, in sede di determinazione del foro competente, che la decisione del trasferimento sia stata assunta unilateralmente solo dal genitore collocatario atteso il diritto, di rango costituzionale, di circolazione all'interno del Paese: quello che rileva è, infatti, che il trasferimento sia esercitato compatibilmente con l'interesse preminente del minore a non rinunciare alla bigenitorialità e che il trasferimento non abbia finalità strumentali od abusive, ovvero non sia un espediente per sottrarre il minore alla vicinanza dell'altro genitore.
Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini confermano il giudizio prognostico effettuato dai giudici di merito, avendo la madre collocataria trasferito a Monza la residenza abituale del minore con carattere di stabilità, come da indici univocamente convergenti, quali il lavoro, l'acquisto di una casa, la convivenza con la partner e per finalità tutte rientranti nell'alveo costituzionale dell'art. 2 Cost.; di contro, la residenza indicata dal padre non ha avuto carattere di stabilità, essendo stato di durata limitata.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Monza davanti al quale la causa dovrà essere riassunta.