Si è visto sequestrare il ´cellulare´ che stava usando in classe, e che non gli è stato restituito a fine delle lezioni,così uno studente di 18 anni ha denunciato la scuola ai Carabinieri di Treviso. Senza aver con se il cellulare il giovane non aveva potuto tenere i contatti con i familiari i quali, essendo fuori città, avevano cercato di contattare invano il figlio.
"A scuola non deve prevalere il codice civile o il codice penale. Queste sono le regole del vivere - spiega l´assessore regionale all´istruzione, Elena Donazzan - L´uso del telefonino non deve avvenire in classe, quindi va ´sequestrato´.
E´ chiaro che poi il bene deve essere reso, ma potrebbe essere ridato a fine anno. Allora la pena sarebbe quella vera e dura".
Il fatto di cronaca appena descritto pone due quesiti: se sia o meno consentito utilizzare il cellulare all´interno delle scuole, e se sia lecito o meno - qualora al primo quesito sia data una risposta di segno negativo - disporne il sequestro.
Sul primo quesito, non ci sono dubbi in Italia l´uso del cellulare a scuola è vietato. Esiste un provvedimento del Ministro dell´istruzione (direttiva 15 marzo 2007) con cui le istituzioni scolastiche sono state onerate di regolamentarne l´uso a scuola e che ha stabilito un espresso ed assoluto divieto di utilizzarlo durante le lezioni, per la evidente ragione che l´uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione per chi lo usa e per i presenti. Inoltre, la circolare ha censurato l´utilizzo del cellulare ritenendolo non solo una mancanza di rispetto verso l´insegnante ma anche una condotta suscettibile di integrare i presupposti per la apertura di un procedimento disciplinare.
Oltre ai principi della circolare, costituiscono fonti di diritto anche i regolamenti di istituto, che possono prevedere anche la sanzione del ritiro temporaneo del cellulare nel caso di un abuso o improprio utilizzo.
Ma può un docente, un collaboratore o altra figura sequestrare il cellulare in seguito ad una condotta abusiva o scorretta, rifiutandosi di restituirlo al termine della lezione ?
La risposta è assolutamente negativa, in quanto una simile condotta può addirittura integrare gli estremi del reato di appropriazione indebita se il cellulare sequestrato e non restituito oltre il termine dell´attività didattica, non sia giustificato da una norma del regolamento (che contempli, ad esempio, una riconsegna direttamente ed esclusivamente nelle mani dei genitori) o dalle circostanze dell´abuso, che potrebbero implicare profili di rilevanza anche penale (si pensi, ad esempio, ai files ivi contenuti e mostrati pubblicamente).
Estremamente opportuno, in conclusione, che le istituzioni scolastiche si dotino di regolamenti completi ed aggiornati alle nuove tecnologie, in quanto l´uso del cellulare, con connessione ad internet, si è notevolmente amplificato rispetto alla illiceità della sola tradizionale conversazione durante l´orario scolastico. Per esempio, sarebbe opportuno prevedere che una copia di queste disposizioni siano consegnate - e fatte controfirmare per accettazione - ai genitori degli studenti in sede di iscrizione.
In conclusione, rimane inteso, come ha precisato anche la direttiva ministeriale, che se sussistano eccezionali necessità di comunicazione con i familiari, e non si chieda di utilizzare quello della scuola, possa essere accordato, dietro l´autorizzazione del docente, il ricorso al cellulare.
Infine, se ci siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di "bullismo", sarà possibile "applicare sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all´esame di Stato conclusivo del corso di studi.
Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni, vale anche per il personale docente (cfr. circolare n. 362 del 25 agosto 1998)".