Di Redazione su Sabato, 23 Luglio 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Diventano non utilizzabili le intercettazioni in lingua straniera se nel verbale non viene indicato il nome del traduttore.

Questo hanno stabilito i giudici della Terza Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n.28216 del 7 luglio 2016 . Gli Ermellini infatti erano stati chiamati a valutare il ricorso proposto dal difensore dell´indagato, avverso l´ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l´eccezione proposta sulla non utilizzabilità delle intercettazione, perché nel verbale, ove erano state trascritte, non veniva riportato il nome dell´ausiliario che aveva provveduto alla traduzione.
I Giudici della Cassazione invece hanno dato ragione all´indagato accogliendo il ricorso in quanto la mancata indicazione del nominativo del soggetto che aveva provveduto alla trascrizione e traduzione, non consente di potere valutare le capacità dell´operante, in contrasto con quanto stabilito dall´art. 268 comma 1 c.p.p. e dall´art 89 disp. att c.p.p.
Invero sul punto i giudici della Suprema Corte si sono più volte espressi con due orientamenti contrastanti.
Alcuni si sono pronunciati per la utilizzabilità delle intercettazioni essendo la mancata indicazione del traduttore una mera irregolarità in quanto non espressamente prevista dalle norme richiamate, mentre altri si sono pronunciati per la non utilizzabilità in quanto la mancata indicazione renderebbe impossibile valutare il possesso delle capacità tecniche dell´operatore e addirittura anche potenziali posizioni di incompatibilità.
Con la decisione oggetto del presente commento, i giudici hanno deciso di scegliere il secondo indirizzo e così hanno annullato con rinvio, l´ordinanza del Tribunale del Riesame.
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