Con la sentenza n. 310 dello scorso 24 luglio, la I sezione del Tar Liguria ha confermato la legittimità di un porticato realizzato a distanza inferiore a 10 metri dalle pareti finestrate e dalle pareti di edifici antistanti, escludendo che la ridotta distanza si ponesse in violazione della disciplina sulle distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee.
Si è difatti rilevato che " la norma dell'art. 9 comma 1 n. 2 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, secondo la quale per gli edifici di nuova costruzione deve osservarsi la distanza minima di 10 m. dalle pareti finestrate degli edifici antistanti, non si applica per analogia quando di fronte all'edificio in costruzione si trova un portico aperto".
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, la proprietaria di una abitazione di residenza nel Comune di Sanremo costruiva un porticato di mq. 39, posto ad una distanza inferiore a 10 metri dalle pareti finestrate e dalle pareti di edifici antistanti, in palese violazione e difformità dal progetto presentato e approvato dal Comune.
Per tali motivi, l'istante presentava un accertamento di conformità che veniva tuttavia respinto dal Comune sul rilievo che la costruzione così realizzata si poneva in violazione delle distanze inderogabilmente stabilite dall'art. 9 del D.M. 2 agosto 1968 n. 1444.
In particolare, il Comune rilevava come, antistanti l'intervento edilizio, fossero presenti una porta finestra ed una porta di ingresso, ovvero strutture pienamente rientranti nella definizione di "apertura di qualsiasi genere, quali appunto porte, balconi, finestre di ogni tipo", idonee a imporre il rispetto dell'art. 9 del D.M. 2.4.1968.
Ad ulteriore supporto della decisione, l'amministrazione pubblica rilevava come l'opera oggetto della istanza di accertamento di conformità si configurasse alla stregua di una vera e propria nuova costruzione, sostanziandosi in un porticato realizzato con struttura in cemento armato: alla luce di tanto, bisognava osservare la normativa sulle distanze prescritte dall'art. 9 succitato.
Ricorrendo al Tar, la ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 9 D.M. 2 agosto 1968 n. 144, deducendo come il porticato non dovesse considerato assoggettato alla rigida normativa sulle distanze imposte dal citato D.M..
Il Tar condivide la posizione della ricorrente.
I giudici ricordano come, in tema di distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee, l'art. 9 del d.m. 2 agosto 1968 n. 1444 prescrive la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: la ratio della norma è stata ravvisata nell'esigenza di evitare la formazione intercapedini dannose per la salute.
Conformemente al tenore letterale della disposizione e alla ratio legis, risulta quindi evidente come il porticato, essendo aperto e non presentando "pareti" esuli dal campo di applicazione della norma. Il porticato, difatti, non impedisce la circolazione dell'aria e della luce, sicché non appare riconducibile, neppure analogicamente, alla previsione dell'art. 9 d.m. 1444/68.
Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio evidenzia come il porticato costruito, essendo aperto, non rimane assoggettato al rispetto della distanza minima di 10 metri da osservarsi per gli edifici di nuova costruzione dalle pareti finestrate degli edifici antistanti: il regolamento edilizio del comune ligure, recependo la disposizione dell'art. 9 comma 1 n. 2) del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 e prevedendo il rispetto di siffatte distanze, non è infatti applicabile per analogia alla diversa situazione di un portico aperto fronteggiante l'edificio in costruzione.
Alla luce di tanto, il Tar accoglie il ricorso, con condanna dell'amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite.