Di Rosalia Ruggieri su Venerdì, 21 Febbraio 2020
Categoria: Famiglia e Conflitti

Figli: no alla paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con ciascun genitore

Con l'ordinanza n. 3652 depositata lo scorso 13 febbraio, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha respinto il ricorso di un padre che chiedeva incontri più frequenti con la figlia, collocata presso l'abitazione materna, al fine di attuare una convivenza paritaria.

Si è difatti evidenziato come la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito di una separazione tra coniugi, disponeva l'affido condiviso di una minore con residenza prevalente con la madre presso la casa familiare; venivano regolati, altresì, i tempi del diritto di frequentazione del padre.

Presentando reclamo, l'uomo formulava istanza diretta allo spostamento della residenza della piccola presso la propria abitazione, al fine di attuare una convivenza paritaria.

La Corte d'Appello di Reggio Calabria confermava le statuizioni contenute nel decreto impugnato, rigettando l'istanza del padre sul rilievo che la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli non potessero basarsi su una simmetrica ripartizione dei tempi di permanenza della minore con ciascuno dei genitori. 

A tal fine si evidenziava come la regolamentazione dei tempi e delle modalità di esercizio del diritto di frequentazione della figlia da parte del padre – basandosi sulle indicazioni dei servizi sociali – fossero rispondenti all'interesse della minore, in quanto consentivano un ampio spazio relazionale con il padre senza turbare i ritmi di vita della bambina e la sua relazione con la madre.

Da ultimo si rimarcava come il regime proposto dal padre implicasse un ingiustificato sconvolgimento della condizione attuale della figlia, implicando per la stessa una condizione più faticosa e destabilizzante.

Il padre, ricorrendo in Cassazione, deduceva l'erronea applicazione dell'art. 337 ter c.c. nella parte in cui la Corte di appello aveva riferito che i principi posti alla base della regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli non si identificano in parametri aritmetici, ovvero in una simmetrica ripartizione dei tempi di permanenza della minore con ciascuno dei genitori.

Evidenziava, inoltre, come la Corte non avesse considerato che una maggior permanenza della figlia presso la propria residenza sarebbe stato di giovamento per la piccola in relazione ai turni lavorativi della mamma.

La Cassazione non condivide le difese formulate dal ricorrente. 

Gli Ermellini rimarcano come la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come i giudici di merito, tenendo conto in misura rilevante dell'esigenza di stabilità della bambina e del suo rapporto con la madre, avevano ritenuto maggiormente rispondente a una crescita serena e equilibrata della minore la sua convivenza con la figura materna, con un ampio riconoscimento della relazione e della frequentazione con il padre.

Difatti i servizi sociali, sulla scorta dei supremi interessi della minore, avevano dettato la regolamentazione dei tempi e delle modalità di esercizio del diritto di frequentazione della figlia da parte del padre, così permettendo che l'ampio spazio relazionale con il padre non turbasse i ritmi di vita della bambina e la sua relazione con la madre.

Si è quindi ritenuto che lo spostamento della residenza e l'instaurazione di una convivenza paritaria in termini di tempo con entrambi i genitori avrebbero provocato una condizione più faticosa e destabilizzante per la figlia, nonché un inutile turbamento alla sua originaria e attuale condizione di convivenza con la madre, rispetto alla quale non sussistevano elementi di disagio o di inopportunità.

Compiute queste precisazioni, la Cassazione rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

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