Inquadramento normativo: art. 337 ter c.c.
Presupposti: il diritto di visita viene in rilievo in caso di separazione personale dei coniugi con prole; in tali situazioni, il giudice (o l'accordo dei coniugi, in caso di separazione consensuale) stabilisce il tipo di affido – condiviso o esclusivo – e presso quale genitore i bambini devono essere collocati. Il diritto di visita va garantito al genitore non collocatario.
Affidamento: consiste nell'individuazione di quale genitore dovrà prendere le decisioni riguardanti la prole, sia in materia di ordinaria che straordinaria amministrazione, così fissando l'indirizzo nella loro educazione e crescita. Generalmente l'affidamento è sempre condiviso e spetta ad entrambi i genitori; solo in casi eccezionali il giudice dispone l'affidamento esclusivo, ossia, per salvaguardare l'interesse della prole, attribuisce tutti i poteri-doveri a un solo genitore.
Collocazione: è l'individuazione del genitore presso cui i bambini andranno a vivere materialmente, ivi fissando la loro residenza e la loro quotidianità; all'altro genitore viene consentito (e anzi, è un suo preciso obbligo) fare visita ai figli secondo i tempi e con le modalità stabilite dalla sentenza del tribunale o dall'accordo dei coniugi.
Finalità: il diritto di visita – unitamente all'affido condiviso – realizza a pieno il diritto alla bigenitorialità dei figli, permettendo loro di continuare a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo il genitore presso cui non abitano e con gli ascendenti e con i parenti di costui; in tal modo si garantisce anche al genitore non convivente di continuare a mantenere dei rapporti significativi con i figli.
Diritto di visita: è fissato dal giudice (nel caso di separazione giudiziale) o dall'accordo dei coniugi (per la separazione consensuale), stabilendo quali sono i giorni, le ore e gli eventuali periodi di tempo prolungati che i minori potranno trascorrere con il genitore non collocatario. Il diritto di visita va garantito – e non deve essere ostacolato – anche nel caso in tra il figlio e il genitore non convivente sussistano dei rapporti conflittuali (Cass. n. 50072/2016).
Modalità delle visite: generalmente si prevede che i figli restino con il genitore con il quale non convivano, almeno due pomeriggi durante la settimana (per due/tre ore) e uno/due interi weekend al mese; periodi più prolungati, anche di più settimane intere, possono essere fissati durante le vacanze estive e/o natalizie. In occasione delle ricorrenze che riguardano la prole (compleanno, onomastici), il diritto di visita è esercitato ad anni alterni.
Limiti: sebbene la legge non detti criteri precisi dei quali avvalersi nella concreta determinazione delle modalità con le quali il diritto di visita deve estrinsecarsi, è chiaro che esso deve ispirarsi a principi di buon senso ed equilibrio, allo scopo di tutelare il più possibile il minore (è per questo che il diritto di visita per periodi più prolungati va programmato, in considerazione delle esigenze scolastiche, nei periodi di vacanza dalle scuole).
In tale ottica, è ritenuto di sicuro danno per il figlio frazionare eccessivamente il periodo di pernottamento presso l'altro genitore, soprattutto nell'arco della settimana, costringendolo così a continui spostamenti da una casa all'altra e a dover sovente riorganizzare i propri quotidiani adempimenti (Trib. Perugia, ordinanza del 6.07.2015).
Affidamento alternato: può essere disposto solo in casi molto rari e del tutto eccezionali – che hanno come presupposto imprescindibile la residenza dei genitori nella medesima città – prevedendo la presenza del minore per periodi più lunghi ed analoghi (una settimana, due settimane, un mese e così via) in successione presso il padre e presso la madre, senza che il figlio debba avere una collocazione prevalente presso un solo genitore.
Per tutelare le esigenze del minore, questa forma di affidamento potrà essere attuata – oltre che prevedendo che la permanenza presso ciascun genitore duri più a lungo – lasciando che il figlio resti ad abitare nella casa familiare (in tal caso saranno i genitori a darsi il cambio nello stare col minore).
Violazione: qualora il coniuge collocatario impedisca l'esercizio di visita, l'altro genitore deve ricorrere agli strumenti, predisposti dall'ordinamento, a tutela dei propri interessi e dei diritti dei figli, ricorrendo sia ai servizi sociali che agendo in giudizio, anche ai fini dell'accertamento del reato di cui all'art. 388, comma 2, c.p..
Se il genitore non esercita il proprio diritto di visita ripetutamente, il giudice può far discendere da tale suo comportamento l'applicazione eccezionale dell'affidamento esclusivo in capo all'altro o, nei casi più estremi, la decadenza della responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.; non mancano casi in cui è stato addebitato il reato di cui all'art. 388, comma 2 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).
Affidamento esclusivo: posto che le decisioni in merito all'affidamento dei figli vanno prese in relazione all'esclusiva salvaguardia degli interessi del minore, tra i quali vi rientra anche quello mantenere rapporti con entrambi i genitori, lede siffatti interessi il genitore non rispetti il regime delle visite disposto dal giudice o dall'accordo di separazione. Così la giurisprudenza ha più volte ritenuto che è congruamente motivata la sentenza del giudice che affidi la prole esclusivamente ad un coniuge, qualora l'altro abbia esercitato in maniera discontinua il diritto di visita (ex multiis, Cass. n. 977/2017)
Decadenza dalla responsabilità genitoriale: tale provvedimento, di natura del tutto eccezionale, può essere preso solo qualora l'inosservanza delle modalità indicate nel provvedimento giudiziale che regola l'affidamento dei figli è di portata tale da condurre ad un grave pregiudizio degli interessi dei medesimi; non dà luogo alla decadenza la mera "superficialità nei rapporti" tra genitore e prole (Tribunale di Caltanissetta, 30 dicembre 2015)
Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice: il reato, volto a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, scatta solo in presenza di una condotta, eseguita con dolo e male fede, volta a frustrare o a impedire il risultato concreto cui tende la sentenza emessa dal tribunale (Trib. Nocera Inferiore, Ufficio GIP, sent. 14 marzo 2018); non ricade, pertanto, nell'ambito dell'illecito penale – afferendo, piuttosto ai rapporti civili regolati dalla buona prassi – la condotta del genitore che faccia puntualmente ritardo o riporti i bambini un po' prima dell'orario disposto dal giudice (Trib. Ascoli Piceno, sent. n. 641/2016).
Analogamente, non costituisce reato l'occasionale e non reiterata inosservanza delle modalità stabilite dal giudice per l'esercizio del diritto di visita comporta (Cass. n. 10701/2010).