Con il DPCM 9 marzo 2020 sono state introdotte delle disposizioni che vietano, su tutto il territorio nazionale, ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Tali disposizioni hanno subito sollevato numerosi interrogativi e perplessità in tutte le famiglie ove sono presenti figli di genitori separati e/o divorziati, al fine di capire come gestire la quotidianità dei minori e, soprattutto, il diritto di frequentazione dei bambini per il genitore non collocatario.
Si ricorda che nel caso di separazione personale dei coniugi con prole, il giudice individua il genitore presso cui i bambini andranno a vivere materialmente, ivi fissando la loro residenza e la loro quotidianità; all'altro genitore viene consentito fare visita ai figli, secondo i tempi e con le modalità stabilite dalla sentenza del tribunale o dall'accordo dei coniugi.
Il diritto di visita realizza a pieno il diritto alla bigenitorialità dei figli, permettendo loro di continuare a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il genitore presso cui non abitano e con gli ascendenti e con i parenti di costui; in tal modo si garantisce anche al genitore non convivente di continuare a mantenere dei rapporti significativi con i figli.
Alla luce delle restrizioni alla circolazione delle persone previste nel Decreto, molti genitori si sono chiesti se gli spostamenti quotidiani effettuati nell'esercizio del diritto di visita, per prendere e riportare i figli, possano considerarsi o meno necessari e dunque siano o meno leciti.
Il 10 marzo 2020 il Governo, sul proprio sito istituzionale, ha chiarito che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.
Ne deriva, senza ombra di dubbio, che nessuna misura restrittiva prevista dal DPCM 9 marzo 2020 comporta l'interruzione dei rapporti che il genitore non collocatario possa avere con il proprio figlio. Il genitore collocatario, non può opporsi, quindi, agli incontri tra il figlio e l'altro genitore, come ribadito anche dal Tribunale di Milano che, con provvedimento inaudita altera parte, ha prescritto a una coppia di genitori di attenersi alle previsioni del verbale di separazione consensuale, in quanto "l'art. 1 comma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna "chiusura" di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti; b) le FAQ della Presidenza del CDM pubblicate lo scorso 10 marzo (Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo) hanno precisato che gli spostamenti «per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore o presso l'affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio».
Ciò non toglie, tuttavia, che il genitore, nell'esercitare il proprio diritto di visita, deve rispettare le prescrizioni generali imposte dal decreto o dalle singole ordinanze comunali, lasciandosi guidare, soprattutto, dal buon senso.
Ne deriva che, per spostarsi in città e/o fuori città, dovrà portare con sé l'autocertificazione, giustificando lo spostamento con la necessità di esercitare il diritto di visita in conformità con il provvedimento di separazione o di divorzio. Non va esclusa, tuttavia, la possibilità che lo spostamento possa essere giustificato anche in fasce orarie diverse da quelle indicate nel provvedimento giudiziale, se – a fronte delle mutate organizzazioni lavorative e scolastiche – i genitori concordemente e pacificamente pattuiscono diverse modalità.
Una volta raggiunto il proprio figlio, il genitore non collocatario potrà portarlo presso la propria abitazione; è tuttavia necessario evitare gli spostamenti con mezzi pubblici e qualsiasi altra occasione di assembramento di più persone, sono bandite le gite fuori porta e, in generale, qualsiasi altra attività che possa mettere in contatto il minore con situazioni potenzialmente a rischio (quali, ad esempio condurre il bambino da persone influenzate o che hanno avuto contatti con persone risultate positive al virus).
Se particolari condizioni cliniche suggeriscono la necessità di non far uscire il bambino, il diritto di visita potrà essere esercitato trascorrendo del tempo presso l'abitazione ove vive il minore; nei casi più estremi sarà possibile "vedersi" usando Skype, FaceTime e via dicendo, confidando nell'elasticità e collaborazione da parte del genitore presso il quale il minore abita, che deve essere disponibile ad agevolare, proporre e organizzare questi incontri virtuali.
In definitiva, in questi giorni il diritto di visita dei figli ben può essere esercitato, nel segno della massima responsabilità, sia civica che genitoriale, del buon senso e della collaborazione.