Di Anna Sblendorio su Mercoledì, 16 Marzo 2022
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019 - diritto e procedura amministrativa

Diritto di accesso e diritto di difesa. Bilanciamento degli interessi coinvolti

Con sentenza n.2802/2022 del 10/03/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha affrontato la questione relativa al diritto di accesso esercitato ai fini dell'esercizio del diritto di difesa ed ha affermato che nella disciplina del diritto di accesso vengono in gioco interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro e che il giudice dell'accesso "non può andare oltre una valutazione circa il collegamento dell'atto (…) con la situazione soggettiva da tutelare e circa l'esistenza di una concreta necessità di tutela, senza poter apprezzare nel merito la fondatezza della pretesa o le strategie difensive dell'interessato" (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr).

Analizziamo la questione sottoposta ai giudici amministrativi.

I fatti di causa

Il ricorrente appartenente all'ambiente militare è imputato in un processo penale per concorso in violenza privata aggravata e di percosse aggravate.

Al fine di esercitare il proprio diritto di difesa il ricorrente ha presentato istanza per l'accesso ai documenti caratteristici degli accusatori e ai documenti delle visite di supporto psicologico, nonché al provvedimento di trasferimento di sede di quest'ultimo, individuando specificamente i militari cui si riferisce la documentazione che ha chiesto di visionare.

L'istanza di ostensione è rimasta senza riscontro. Di conseguenza l'istante ha presentato ricorso chiedendo che venisse ordinata alla P.A. l'esibizione degli atti oggetto dell'istanza di accesso.

Si è costituita in giudizio la P.A. resistente chiedendo il rigetto del ricorso.

Così la questione è giunta al vaglio del giudice amministrativo. 

La decisione del Tar

Il giudice amministrativo ha evidenziato che l'accesso è consentito a "tutti i soggetti privati, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art.22 L. n.241/1990) e che "è onere della parte che chiede l'accesso dimostrare che gli atti abbiano una specifica utilità per la tutela di propri interessi, non necessariamente coincidenti con il diritto di difesa ex artt. 24 e 113 Cost., ma che devono comunque essere apprezzabili sul piano giuridico ed essere dotati della necessaria concretezza" (ex multis: C. di St. n.2680/2017; n.4376/2016; n.1568/2013 richiamate).

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