Con Sentenza n. 2681/16, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il diniego, da parte del Ministero della Salute, di automatico riconoscimento del titolo rilasciato da un´università rumena dopo il primo ottobre 2003, ritenendo necessarie misure compensative.
FATTO: Con il ricorso n, 2473 del 2011, proposto al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, il sig. OMISSIS impugnava il provvedimento del 18 gennaio 2011, n. 2188, con cui il Ministero della Salute aveva respinto la sua istanza del 30 agosto 2010 tendente al riconoscimento del titolo di studio «doctor medic-in domeniul medicina dentara- specializarea medicina dentara», conseguito presso l´Università «Titu Maiorescu» di Bucarest il 30 novembre 2009.
DIRITTO: Deve ritenersi, pertanto, che il diniego di automatico riconoscimento del titolo professionale è ampiamente motivato con riferimento alle criticità del corso di studi seguito dall´appellato, che, attese le anomalie riscontrate, hanno impedito di ritenere adeguato il livello formativo raggiunto alle «condizioni minime di formazione», di cui all´art. 21 della Direttiva 2005/36/CE e all´art. 31 del D.lgs. n. 206 del 2007, che costituisce attuazione della direttiva, presupposto per il riconoscimento automatico del titolo rilasciato da una università rumena agli iscritti dopo il 1° ottobre 2003.
Conclusivamente, ad avviso del Collegio, è legittimo il decreto emesso dal Ministero con cui si chiede, a scelta dell´interessato, il compimento di un tirocinio di adattamento della durata di diciotto mesi, oppure di una prova attitudinale nelle materie specificamente elencate (peraltro, ricomprese nell´allegato "V.3 Odontoiatria – 5.3.1"), ritenute dalla Conferenza di servizi idonee a riverificare le effettive conoscenze, competenze ed abilità in possesso del ricorrente.
Fonte: Portale Ordine Medici
Sentenza allegata
FATTO: Con il ricorso n, 2473 del 2011, proposto al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, il sig. OMISSIS impugnava il provvedimento del 18 gennaio 2011, n. 2188, con cui il Ministero della Salute aveva respinto la sua istanza del 30 agosto 2010 tendente al riconoscimento del titolo di studio «doctor medic-in domeniul medicina dentara- specializarea medicina dentara», conseguito presso l´Università «Titu Maiorescu» di Bucarest il 30 novembre 2009.
DIRITTO: Deve ritenersi, pertanto, che il diniego di automatico riconoscimento del titolo professionale è ampiamente motivato con riferimento alle criticità del corso di studi seguito dall´appellato, che, attese le anomalie riscontrate, hanno impedito di ritenere adeguato il livello formativo raggiunto alle «condizioni minime di formazione», di cui all´art. 21 della Direttiva 2005/36/CE e all´art. 31 del D.lgs. n. 206 del 2007, che costituisce attuazione della direttiva, presupposto per il riconoscimento automatico del titolo rilasciato da una università rumena agli iscritti dopo il 1° ottobre 2003.
Conclusivamente, ad avviso del Collegio, è legittimo il decreto emesso dal Ministero con cui si chiede, a scelta dell´interessato, il compimento di un tirocinio di adattamento della durata di diciotto mesi, oppure di una prova attitudinale nelle materie specificamente elencate (peraltro, ricomprese nell´allegato "V.3 Odontoiatria – 5.3.1"), ritenute dalla Conferenza di servizi idonee a riverificare le effettive conoscenze, competenze ed abilità in possesso del ricorrente.
Fonte: Portale Ordine Medici
Sentenza allegata
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