Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha affidato alla propria lettera circolare 4 marzo 2016 n. 12 il compito di spiegare le modalità con cui devono essere comunicate le dimissioni volontarie e può essere risolto con il consenso delle parti il rapporto di lavoro precedentemente instaurato.
La circolare ha origine da quanto disposto dall´art. 26 del D. Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015, con cui il Legislatore ha stabilito che, per essere efficaci, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto debbano essere comunicate dal lavoratore telematicamente, utilizzando i supporti ministeriali. Tali comunicazioni telematiche, sempre sotto comminatoria di inefficacia, devono essere inviati alla parte datoriale e alla Direzione periferica del lavoro.
In seguito all´entrata in vigore della detta disposizione legislativa, il 15 dicembre 2015 è stato adottato il decreto ministeriale che ha definito i moduli per le ridette comunicazioni.
Il nuovo sistema, operativo a far data dal 12 marzo 2016, si applica alla quasi totalità dei rapporti di lavoro. A partire da questa data, pertanto, non sarà più possibile procedere in altra modalità.
Il lavoratore sarà ovviamente, come in precedenza, obbligato al rispetto del preavviso, a meno che non ricorra una giusta causa salvo il caso in cui sussista una giusta causa. Nel caso tale adempimento non risulti osservato, egli rimarrà tenuto a risarcire all´altra parte il danno, fermo restando che continuerà a rimanere in capo al datore di lavoro l´onere di provarne la ricorrenza e di doverne indicare al giudice l´ammontare.
Il sistema si applica al recesso unilaterale del lavoratore e alle risoluzione consensuale previste dall´art. 1372, comma 1, del codice civile. Le dimissioni potranno tuttavia, entro il termine perentorio di sette giorni dalla trasmissione della comunicazione, essere ritirate, al pari della risoluzione consensuale.
Come sopra specificato, il nuovo sistema si applica a quasi tutti i rapporti ad eccezione:
-dei rapporti di lavoro domestico e delle ipotesi di recesso nelle sedi disciplinate dall´articolo 26, comma 7, D.to Lgs. n. 151/2015;
-del recesso che intervenga in costanza del periodo di prova;
-delle dimissioni e risoluzioni in costanza del periodo di gravidanza o, per i lavoratori di entrambi i sessi, nei primi tre anni di vita del bambino;
-del lavoro marittimo;
Una particolare attenzione va rivolta a chi può, in nome e per conto del lavoratore, procedere alle comunicazioni.
Tra questi soggetti, vi sono i patronati, le organizzazioni sindacali ed altri enti (bilaterali e di certificazione). Non esiste una competenza territoriale: le comunicazioni sono valide ed efficaci anche se il lavoratore presti la propria opera in sede diversa da quella per cui uno di questi soggetti sia competente.
Per le modalità tecniche con cui il modulo deve essere compilato si rinvia al documento allegato.
Importante, infine, ricordare che l’articolo 26, comma 4, del D.to Lgs. n. 151/2015 stabilisce precise sanzioni a carico del datore di lavoro che alterasse i moduli: "Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i suddetti moduli è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981?. La violazione non è sanabile e pertanto non è applicabile l’istituto della diffida obbligatoria ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004".
In allegato la nota, e le modalità mediante le quali è garantita, a cura del Ministero, una assistenza a quanti occorresse.
La circolare ha origine da quanto disposto dall´art. 26 del D. Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015, con cui il Legislatore ha stabilito che, per essere efficaci, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto debbano essere comunicate dal lavoratore telematicamente, utilizzando i supporti ministeriali. Tali comunicazioni telematiche, sempre sotto comminatoria di inefficacia, devono essere inviati alla parte datoriale e alla Direzione periferica del lavoro.
In seguito all´entrata in vigore della detta disposizione legislativa, il 15 dicembre 2015 è stato adottato il decreto ministeriale che ha definito i moduli per le ridette comunicazioni.
Il nuovo sistema, operativo a far data dal 12 marzo 2016, si applica alla quasi totalità dei rapporti di lavoro. A partire da questa data, pertanto, non sarà più possibile procedere in altra modalità.
Il lavoratore sarà ovviamente, come in precedenza, obbligato al rispetto del preavviso, a meno che non ricorra una giusta causa salvo il caso in cui sussista una giusta causa. Nel caso tale adempimento non risulti osservato, egli rimarrà tenuto a risarcire all´altra parte il danno, fermo restando che continuerà a rimanere in capo al datore di lavoro l´onere di provarne la ricorrenza e di doverne indicare al giudice l´ammontare.
Il sistema si applica al recesso unilaterale del lavoratore e alle risoluzione consensuale previste dall´art. 1372, comma 1, del codice civile. Le dimissioni potranno tuttavia, entro il termine perentorio di sette giorni dalla trasmissione della comunicazione, essere ritirate, al pari della risoluzione consensuale.
Come sopra specificato, il nuovo sistema si applica a quasi tutti i rapporti ad eccezione:
-dei rapporti di lavoro domestico e delle ipotesi di recesso nelle sedi disciplinate dall´articolo 26, comma 7, D.to Lgs. n. 151/2015;
-del recesso che intervenga in costanza del periodo di prova;
-delle dimissioni e risoluzioni in costanza del periodo di gravidanza o, per i lavoratori di entrambi i sessi, nei primi tre anni di vita del bambino;
-del lavoro marittimo;
Una particolare attenzione va rivolta a chi può, in nome e per conto del lavoratore, procedere alle comunicazioni.
Tra questi soggetti, vi sono i patronati, le organizzazioni sindacali ed altri enti (bilaterali e di certificazione). Non esiste una competenza territoriale: le comunicazioni sono valide ed efficaci anche se il lavoratore presti la propria opera in sede diversa da quella per cui uno di questi soggetti sia competente.
Per le modalità tecniche con cui il modulo deve essere compilato si rinvia al documento allegato.
Importante, infine, ricordare che l’articolo 26, comma 4, del D.to Lgs. n. 151/2015 stabilisce precise sanzioni a carico del datore di lavoro che alterasse i moduli: "Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i suddetti moduli è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981?. La violazione non è sanabile e pertanto non è applicabile l’istituto della diffida obbligatoria ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004".
In allegato la nota, e le modalità mediante le quali è garantita, a cura del Ministero, una assistenza a quanti occorresse.
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