Di Redazione su Sabato, 25 Agosto 2018
Categoria: Dibattito Politico

Diciotti, parla l'avv. C. Martone: "Salvini? Un abuso negare sbarco, ecco i reati che ha commesso, AG ristabilisca il diritto"

 Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'Avvocato Carlo Martone, penalista del Foro di Roma sulla querelle Diciotti:

1) La nave Diciotti non è una ONG ma una nave della guardia costiera italiana, quindi TERRITORIO ITALIANO. Il ministro competente dei trasporti (e non il MInistro degli Interni ) aveva dato l'ordine di lasciar attraccare la nave coi suoi 177 naufraghi a bordo (29 minori sono poi stati fatti sbarcare). Eppure il Ministro degli Interni, in assenza di un decreto o di altro atto formale, ha deciso che i profughi non possono sbarcare, senza adeguatamente motivare le ragioni di sicurezza e di ordine pubblico per cui egli ha preso tale decisione, in qualità di titolare del Viminale..

2) Esistono delle regole che la comunità internazionale e i singoli Stati si sono date e che fissano la cornice entro cui si dispiegano le scelte politiche. E quelle regole valgono per tutti, compresi i governanti. È questo il senso del diritto, che le grandi convenzioni internazionali e il costituzionalismo del secondo dopoguerra hanno cercato di affrancare dal ruolo di puro strumento di tutela dei più forti e di trasformarlo in veicolo di garanzia per tutti. Ed è questo il senso dello Stato di diritto, della divisione dei poteri, dell'indipendenza delle giurisdizioni. Questo delicato equilibrio sta venendo meno. C'è a Catania una nave della guardia costiera italiana con circa 150 migranti raccolti in mare, tra cui donne in precarie condizioni di salute, in gravissime situazioni igienico-sanitarie (solo due bagni per 150 persone) di fatto sequestrate nella stessa da un ministro degli interni.
3) Le violazioni del diritto internazionale e interno sono molteplici ed evidenti.

 VIOLAZIONI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: Il diritto del mare prevede l'obbligo di salvare chi si trova a rischio della vita e la Convenzione di Amburgo del 1979 prescrive che i salvataggi vengano effettuati «nel modo più efficace possibile» accompagnando i naufraghi in un «porto sicuro», cioè nel porto più vicino: cosa del tutto diversa dal trattenerli e farli vagare in mare, in condizioni fisiche e psichiche precarie, per giorni e giorni e nella più totale incertezza delle prospettive. E' inoltre loro precluso la possibilità di richiedere il riconoscimento del diritto di asilo o dello status di rifugiato, previsti dalla Convenzione europea dei diritti umani e della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, e vige il divieto di espulsioni collettive di cui all'art. 4 Protocollo n. 4 CEDU (pratica per cui l'Italia è già stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sin dal 2012).
VIOLAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO INTERNO:
Tale quadro è confermato e aggravato dalle norme di diritto interno, applicabili in ogni caso dal momento in cui i migranti si trovano a bordo di una nave battente bandiera italiana. L'articolo 10, comma 4, del Testo unico sull'immigrazione del 25 luglio 1998 (come risultante dalle successive integrazioni e modifiche) vieta il respingimento di chi intende chiedere asilo e il successivo articolo 19, comma 1 bis, pone analogo divieto per i minori non accompagnati e per le donne in stato di gravidanza o subito dopo il parto. Non solo, ma una norma generale del codice penale, l'articolo 593, comma 2, prevede come omissione di soccorso, tra l'altro, il comportamento di chi «omette di prestare l'assistenza occorrente a una persona ferita o altrimenti in pericolo» (e ciò anche a prescindere dai ben più gravi reati che potrebbero essere integrati dalla consegna dei migranti a organi o istituzioni che pratichino la tortura o attentino alla loro incolumità). Non diversa – e, se possibile, ancora più censurabile – la situazione, ove l'imbarco fosse avvenuto non già a fini di evitare un naufragio ma per impedire il raggiungimento diretto dell'Italia da parte dei migranti. In questo caso, infatti, potrebbe aggiungersi il reato previsto dall' art. 289-ter del codice penale (introdotto dall'art 2 del Decreto Legislativo n. 21 dell'1.3.2018. In vigore dal 6.4.2018):
"Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.
Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi".

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.
Art. 2 «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo...
Art. 10, comma 3, prevede che «lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge».
L'art. 13 prevede che ..."non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Questo è il quadro: ci si augura che il prima possibile l'autorità responsabile ristabilisca il primato della legge rispetto a chiunque l'abbia o la stia violando.
Avv. Carlo Martone