Con recentissima circolare n. 20/E/2016, l´Agenzia delle Entrate ha precisato che, secondo la Legge di Stabilità 2016, a partire dal 1° gennaio di quest´anno, il Caf che abbia apposto sulla dichiarazione dei redditi che sia stata dichiarata infedele un visto di conformità o l´asseverazione, risponde in solido con il contribuente del pagamento della sanzione irrogata, oltre alle altre somme indicate dalla norma.
Nello specifico, quindi, il Caf, in conseguenza alla superiore previsione legislativa, sarà tenuto al pagamento non solo di un importo pari al tributo, ma anche della sanzione e degli interessi che sarebbero richiesti al contribuente, per le violazioni riscontrabili in sede di liquidazione delle imposte, dei contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni.
È comunque esclusa la responsabilità solidale del Caf, nel caso in cui il visto infedele sia stato indotto dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente.
La punibilità sul visto infedele viene, inoltre, esclusa nell´ipotesi di cui all´art. 12 Dpr n. 602/73, ossia quando l´importo dell´imposta non supera i 30 euro.
Infine, precisa l´Agenzia, in virtù del principio di legalità previsto dall´art. 3 del D.lgs. n. 472/97, l´estensione della responsabilità solidale dei Caf alle altre somme di cui sopra, riguarda esclusivamente le violazioni commesse successivamente al 31 dicembre 2015.
In allegato la circolare
Nello specifico, quindi, il Caf, in conseguenza alla superiore previsione legislativa, sarà tenuto al pagamento non solo di un importo pari al tributo, ma anche della sanzione e degli interessi che sarebbero richiesti al contribuente, per le violazioni riscontrabili in sede di liquidazione delle imposte, dei contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni.
È comunque esclusa la responsabilità solidale del Caf, nel caso in cui il visto infedele sia stato indotto dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente.
La punibilità sul visto infedele viene, inoltre, esclusa nell´ipotesi di cui all´art. 12 Dpr n. 602/73, ossia quando l´importo dell´imposta non supera i 30 euro.
Infine, precisa l´Agenzia, in virtù del principio di legalità previsto dall´art. 3 del D.lgs. n. 472/97, l´estensione della responsabilità solidale dei Caf alle altre somme di cui sopra, riguarda esclusivamente le violazioni commesse successivamente al 31 dicembre 2015.
In allegato la circolare
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