Di Redazione su Sabato, 16 Luglio 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Dichiarata dalle SS.UU. l´inammissibilità della intercettazione c.d. itinerante

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26889 del 1 luglio 2016, hanno stabilito che la cd. intercettazione itinerante non può essere ammessa nel nostro sistema giuridico perché in contrasto con i principi della "riserva di legge" e di giurisdizione.
Infatti, sostengono i giudici della Corte, la ricerca della prova durante le indagini preliminari, attraverso l´invio da "remoto" dei c.d. virus trojan horse in direzione di apparecchi elettronici (pc, smartphone o tablet) in uso alla persona indagata, non consentono di conoscere preventivamente la individuazione del domicilio e quindi del luogo ove avverrà la captazione dei dati e delle notizie utili alle indagini. Tale tecnica, che potrebbe essere definita come una sorta di intercettazione in bianco, sarebbe quindi in contrasto con le regole che disciplinano le intercettazione come gli art 206 e ss del c.p.p. che consentono l´intercettazione di utenze specifiche, ben determinate che si trovino in un ambito e in un luogo ben individuati Tale nuova tecnica è compatibile solo quando si procede per reati aventi ad oggetto la criminalità organizzata, per via della disposizione di cui all´art 13 del D.L. n. 152/1991, che non prescrive a pena di nullità la indicazione del luogo della intercettazione.
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