Di Redazione su Mercoledì, 16 Marzo 2016
Categoria: Istituzioni

Detraibilità fino a 400 euro delle spese di frequenza scolastica: i chiarimenti dell´Agenzia

Con Circolare n. 3/E del 3/3/2016, l´Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni e chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti gli oneri detraibili e deducibili.
Si tratta di orientamenti molto importanti, perché su di essi si uniformerà la prassi dell´Agenzia.
L´ambito dei chiarimenti è piuttosto ampio: dalle spese per alcune prestazioni sanitarie a quelle per i pedagogisti, dalle pertinenze dell´abitazione principale alla sostituzione di mobili e caldaie, dall´acquisto di immobili da locare alle spese per la frequenza scolastica.
Riguardo le spese per la frequenza scolastica, era stato chiesto di sapere quali fossero i criteri per distinguere le spese per la frequenza scolastica, ammesse in detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR nel limite massimo di spesa di 400 euro, e le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, già ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies) senza limite di importo.
L´Agenzia delle Entrate ha premesso che il 16 luglio 2015 è entrata in vigore la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. La legge ha riformulato le 25 disposizioni del TUIR riguardanti le detrazioni per le spese di istruzione ed in particolare ha modificato l’art. 15, comma 1, lettera e) ed ha inserito nel medesimo articolo 15 la nuova lettera e-bis).
A seguito di tali modifiche, la lettera e) - che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili - disciplina la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria mentre la successiva lettera e-bis) disciplina la detrazione delle spese “per la frequenza di scuole dell´infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all´articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le
erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l´ampliamento dell´offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera”.
L’art. 15, comma 1, lettera i-octies), del TUIR dispone invece la detrazione del 19 per cento per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritarie senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all´innovazione tecnologica, all´edilizia scolastica e all´ampliamento dell’offerta formativa con le condizioni previste dalla norma.
In seguito alla richiesta di parere, il M.I.U.R. ha precisato che, alla luce del combinato disposto delle lettere e-bis) e i-octies) dell’art. 15, “i contributi volontari consistenti in
erogazioni liberali finalizzate all´innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all´edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all´ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell´ambito di applicazione della lettera i-octies). Invece, le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le
finalità di cui alla lettera i-octes) rientrerebbero nella previsione della lettera e-bis). Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica”.
L´Agenzia ha quindi concluso che "Sulla base dei criteri esposti devono essere, pertanto, individuate le spese detraibili nel limite massimo di spesa annua di 400 euro per alunno o studente, a
partire dal 1 gennaio 2015, e quelle che possono beneficiare della detrazione di cui alla lettera i-octies). Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado".
Le circolari e le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate citate nella Circolare, allegata, sono consultabili nella banca dati Documentazione Tributaria accessibile dal sito
www.agenziaentrate.gov.it o dal sito www.finanze.gov.it
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