Di Redazione su Mercoledì, 09 Marzo 2016
Categoria: Giurisprudenza TAR

Detenzione armi, giudizio prognostico: rilevanti condotte sintomatiche pericolosità, anche non reati

Lo ha stabilito il T.A.R. Campania, Sede di Napoli, Sezione. V, con Sentenza 24 febbraio 2016 n. 1009.
Al T.A.R. si era rivolto un cittadino che aveva impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Napoli aveva disposto nei suoi confronti la revoca della licenza del porto di fucile ad uso caccia per il venir meno delle garanzie di affidabilità in ordine al buon uso delle armi.
Dopo aver premesso di essere titolare della predetta licenza da anni e anni, il ricorrente aveva contestato la legittimità del provvedimento impugnato con tre ordini di motivi.
Costituitisi in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, la Questura di Napoli, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Napoli – Ufficio
territoriale del Governo, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il T.A.R. ha premesso che la Questura di Napoli aveva posto alla base del provvedimento gravato i seguenti elementi:
a) la denuncia presentata nei confronti del ricorrente per truffa aggravata in danno di privati (rilascio illegale di polizza assicurativa), conseguentemente alla quale era stato adottato nei suoi confronti il divieto di detenere armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 TULPS;
b) l’informativa di reato inoltrata dalla Questura – Ufficio prevenzione generale alla Procura della Repubblica di Napoli per i reati di atti persecutori e minacce gravi, riguardo alla quale la Questura di Napoli aveva poi prodotto in giudizio la denuncia – querela presentata nei confronti del ricorrente dalla ex compagna e dal di lei figlio, dalla quale risultavano frasi gravemente offensive della reputazione della donna e minacce di morte rivolte dal ricorrente nei confronti di quest’ultima, alla presenza del figlio.
Sulla base del quadro fattuale così ricostruito e sintetizzato, il Collegio ha ritenuto opportuno richiamare la consolidata giurisprudenza secondo cui "ai fini del giudizio prognostico di affidabilità in ordine al buon uso delle armi, l´autorità amministrativa, ai sensi degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931 n. 773), può comunque valorizzare, nella loro oggettività, non solo i fatti di reato, ma anche vicende e situazioni personali del soggetto interessato, che pur non assumendo rilevanza penale, siano indice di pericolosità, o, comunque,
della non completa affidabilità di colui che li ha commessi".
Considerato quindi che i gravi comportamenti (diffamatori e di minaccia) attribuiti al ricorrente nella denuncia - querela prodotta in giudizio dalla amministrazione, a prescindere dalla loro rilevanza penale, evidenziavano un modus operandi del ricorrente idoneo a sostenere il giudizio prognostico del possibile utilizzo improprio dell´arma in pregiudizio degli altri consociati e segnatamente di quelli facenti parte della sua sfera personale, il T.A.R. ha quindi rigettato il ricorso, richiamando il principio per cui l´amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto - reato nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dalla remissione della querela da parte della persona offesa ovvero dalla formale estinzione del reato, con la conseguenza che le
stesse non sono circostanze decisive per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto (T.a.r. Napoli, sez. V, 14 settembre 2015
n. 4464; cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1 aprile 2015, n. 1731; sez. VI, 14 novembre 2014, n. 5595; 15 ottobre 2012, n. 4117).
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