Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 08 Giugno 2020
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Deposito telematico tempestivo, marca da bollo e rifiuto a ricevere l'atto

Inquadramento normativo: Art. 16 bis D.L. n. 179/2012 (conv. legge n. 221/2012), D.P.R. n. 115/2002, Nota ministeriale del 4 settembre 2017, n. 164259.

Il deposito telematico: Nei procedimenti civili, gli atti processuali delle parti già costituite devono essere depositati telematicamente. Detto deposito deve avvenire nel rispetto delle norme che regolano la trasmissione, la sottoscrizione e la ricezione dei documenti informatici. Anche gli atti introduttivi possono essere depositati con modalità telematiche.

Il pagamento dei diritti di copia, il deposito telematico e il rifiuto a ricevere l'atto: Chi vuole introdurre un procedimento civile deve corrispondere il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, salvo per quelle cause per cui vige l'esenzione. È, altresì, previsto:

Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito». 

È stato escluso che il rifiuto in questione possa estendersi anche al caso di deposito telematico dell'atto introduttivo del processo (Cass. civ., n. 5372/2020). In punto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che:

In buona sostanza, se sussistono irregolarità fiscali, l'ufficio presso il giudice dinanzi al quale è stato depositato l'atto cui si collega il pagamento della marca da bollo, incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione, entro trenta giorni dal deposito:

Decorso inutilmente il termine per l'adempimento, l'ufficio procederà all'iscrizione a ruolo. «Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunicherà di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico».