Di Redazione su Sabato, 21 Gennaio 2017
Categoria: Scuola e Istruzione

Delega #buonascuola e disabili, altro che inclusione, Governo elude sentenze e legittima classi pollaio

L´art. 8 dello schema di decreto #buonascuola sulla inclusione dei disabili non rispetta i principi affermati dai Giudici e quelli della Costituzione, è un passo indietro motivato dalla logica del portafoglio e non della inclusione e legittimerà ancora di più le "classi pollaio". Ecco il perchè in questa breve riflessione.
La "famosa" ordinanza del TAR Firenze e i suoi principi.
Partiamo da qui, dalla ultima ordinanza del TAR della Toscana.
Sono illegittime le "classi pollaio", soprattutto se comprendono alunni con disabilità accertata. In questi casi, le classi non possono superare i 20 alunni, e in caso di deroga, il DS è tenuto a giustificarne le ragioni, che se non sono lineari e inattaccabili, rendono l´atto di formazione della classe illegale in quanto contrario alla Costituzione e alla Convenzione sui Diritti Umani.
Così era stato affermato, con una ordinanza straordinaria che tra i primi avevamo postato in questo sito e che, grazie ai docenti di tutta Italia, aveva in poche ore fatto il giro del web, dal T.A.R. Toscana, sede di Firenze.
Era l´Ordinanza n. 1509/2016, depositata il 22/9/2016, che, messa a confronto con la prassi di moltissimi Istituti Scolastici, dimostrava come i principi affermati dai giudici fossero nei fatti del tutto disattesi dal Miur dato che nella Scuola italiana - a prescindere dalla presenza in classe di uno o più disabili - le classi csd. "Pollaio" sono la regola e non la eccezione.
 
I principi affermati dal Giudice
Il T.A.R., accogliendo il ricorso, aveva affermato che Il diritto all´educazione e all´istruzione, sancito dall´art. 12 della legge 104/1992, è un diritto fondamentale, riconosciuto dall´art. 38 della Costituzione e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Se da un lato al legislatore possono essere riconosciute valutazioni discrezionali nelle misure di attuazione dei diritti delle persone - questo il ragionamento dei giudici fiorentini - tale potere non è illimitato ma deve rispettare quel "nucleo di garanzie per gli interessati" (Corte Costituzionale, n. 80/2010) che è presupposto irrinunciabile e centrale.
I Giudici, aveva ricordato in proposito il T.A.R., ha infatti riconosciuto che un obiettivo primario resta quello della tutela all´istruzione e all´integrazione nella classe e nel gruppo scolastico: un diritto sociale, in quanto "la istruzione rappresenta uno dei fattori maggiormente incidenti sui rapporti dell´individuo e sulle sue possibilità di affermazione personale e professionale".
 
Come devono essere istituite allora le classi ?
Secondo il giudice deve partirsi dall´art. 5, c. 2, del D.P.R. n. 81/2009: "Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell´infanzia, che accolgono alunni (con disabilità, ndr) sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni (...)".
Siccome quindi il figlio della ricorrente era stato inserito in una prima classe di liceo composta da trentuno alunni, senza che fossero chiarite le condizioni per la deroga al contingente (di 20 alunni) indicato dalla legge, il Tar ha quindi ordinato, che tale Istituto scolastico "dovrà garantire la frequentazione di una classe composta nel rispetto dei contingenti numerici normativamente stabiliti".
Il provvedimento del Governo, una delle otto deleghe approvate nell´ambito della Buona scuola, rispetta questi principi ?
No, non li rispetta, come non rispetta neppure i principi impressi nella sentenza 275/16 della Corte costituzionale: "E´ la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l´equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione" – ed ancora la 80/2010 che enuncia "il rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per i disabili".
Invece, come brillantemente rilevato, in un articolo di Tony Nocchetti pubblicato sul Fatto di ieri, 20 gennaio, "i 21 articoli dello schema di decreto si ripetono ossessivamente i richiami a non determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza; nell´articolo 3 che si chiarisce spirito e corpo della legge con il rimando al d.l. 98 del 2011 per quanto concerne dotazione finanziaria ed organici (in sostanza l´essenza della scuola dell´inclusione). Ancorandosi a quelle disposizioni il governo sceglie di non cambiare nulla".
Ma In realtà qualcosa cambia, in peggio.
Si afferma, enfaticamente, che le classi del primo anno della scuola materna e della primaria debbano essere formate al massimo da 22 alunni se uno di essi è disabile.
Una norma sconcertante perchè l´art. 5, c. 2, del D.P.R. n. 81/2009 stabiliva che "Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola della infanzia, che accolgono alunni (con disabilità, ndr) sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni (...)".
Si ritorna quindi indietro: da 22 a 20. Poi ci si chiede: perché solo al primo anno? Con tutta evidenza si tratta di un modo con cui si è inteso sottrarsi ai principi affermati dai Giudici e legittimare la presenza delle classi pollaio, "non lasciando neppure agli istituti la possibilità di sdoppiarle quando ci sono molti alunni, tanto più che la determinazione delle stesse viene trasferita ad un organo territoriale (Git) sottraendo alle singole scuole la responsabilità della scelta...un modo sotterraneo per ridurre ulteriormente le risorse".
Altro che "Scuola della integrazione"! L´art. 8 è un ritorno indietro e una elusione aperta. Se si fosse trattata di una esecuzione amministrativa della pronuncia di quel giudice, si sarebbe perfino potuto ipotizzare un reato penale, quello della violazione ed elusione dell´ordine impartito dalla Autorità Giudiziaria.
Proprio per questo, si preferisce intervenire con una norma primaria. Si mettano tutti la testa a posto, giudici compresi !
Un cattivo provvedimento che, più che sulle ragioni della inclusione dei bambini e dei ragazzi con problemi, sembra calibrato solo sulle ragioni del portafoglio. Con in più l´ipocrisia, veramente imperdonabile, di voler apparire ispirato ad opposti, nobili, principi.
Avv. Piero Gurrieri