È stato pubblicato sul sito web dell'Agenzia delle Entrate il provvedimento con il quale si forniscono istruzioni ai fini dell'adesione, come da decreto legge 119/2018, alla definizione agevolata delle liti pendenti.
Come noto, ai sensi della su indicata disposizione di legge, sono suscettibili di essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
In particolare, Possono essere utilmente definite le liti qualora l'atto introduttivo del processo di primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 sempre che al momento di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Modello e istruzioni sono allegato al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato il 18 febbraio con cui vengono fornite istruzioni sui termini di presentazione delle domande e le modalità di versamento degli importi dovuti.
Per aderire alla definizione risulta necessario presentare, entro il 31 maggio 2019, una domanda per ciascuna controversia tributaria autonoma, esclusivamente mediante trasmissione telematica. Sempre entro il 31 maggio occorre inoltre che sia definito il pagamento dell'importo da versare, che può avvenire in un'unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali, secondo un piano che tuttavia, precisano le entrate, non potrà essere accordato al contribuente qualora la somma da pagare risulti inferiore ad euro 1000.