Con la sentenza n. 2045 dello scorso 18 luglio, la sezione staccata di Salerno del Tar Campania, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un provvedimento dichiarativo della decadenza del titolo edilizio, per mancato inizio dei lavori entro il termine legalmente stabilito, ha precisato quando è possibile individuare il concreto inizio dei lavori, utile ad escludere l'applicabilità della misura decadenziale.
Si è difatti statuito che "l'inizio dei lavori idoneo ad impedire la decadenza del titolo edilizio non può ritenersi sussistente con il semplice sbancamento del terreno, senza che sia manifestamente messa a punto l'organizzazione del cantiere o in mancanza di altri indizi che dimostrino il reale proposito di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione".
Il caso sottoposto all'attenzione del Tar, prende avvio dall'adozione di un permesso di costruire per la realizzazione di un rifugio/custodia per cani e ricoveri.
Con verbale di sopralluogo, il Comune accertava che, in violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, i lavori non avrebbero avuto inizio entro un anno dalla data del rilascio del permesso, sicché veniva avviato il procedimento di sospensione dell'efficacia del permesso di costruire, ex art. 15 D.P.R. 380/01.
La proprietaria dell'area presentava una istanza di archiviazione del procedimento di decadenza e contestuale revoca della sospensione del titolo edilizio, corredato di perizia di parte, a comprova dell'avvenuto inizio dei lavori.
In particolare, dalla perizia tecnica asseverata con corredo fotografico si evinceva come il cantiere fosse compiutamente organizzato mediante la recinzione dell'area di lavoro e la collocazione del prefabbricato metallico per il deposito degli attrezzi di lavoro, essendo stato altresì realizzato lo scavo propedeutico per il getto delle fondazioni dei ricoveri in progetto.
Nonostante la documentazione esibita, il Comune disponeva la decadenza dal permesso di costruire.
Ricorrendo al Tar, la proprietaria censurava il prefato provvedimento eccependo difetto del presupposto e di istruttoria, in ragione della mancata considerazione di una serie di elementi fattuali e circostanziali rilevanti.
In particolare, la ricorrente si doleva della mancata valutazione delle osservazioni e della documentazione di parte, presentata in sede procedimentale, unitamente alla perizia tecnica asseverata del 22.02.2020 con corredo fotografico.
Il Tar non condivide la posizione della ricorrente.
In punto di diritto il Collegio Amministrativo ricorda che l'orientamento giurisprudenziale sia molto rigoroso nell'individuare il concreto inizio dei lavori, utile ad escludere l'applicabilità della misura decadenziale.
Difatti, in base alla previsione normativa di cui all'art. 15 comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, l'inizio lavori deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto: in particolare, i lavori possono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell'impianto del cantiere, nell'innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici; di contro, l'inizio dei lavori idoneo ad impedire la decadenza del titolo edilizio non può ritenersi sussistente con il semplice sbancamento del terreno, senza che sia manifestamente messa a punto l'organizzazione del cantiere o in mancanza di altri indizi che dimostrino il reale proposito di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione.
Con specifico riferimento al caso di specie, il Tar evidenzia come, sulla base della documentazione versata in atti, l'atto impugnato fosse legittimo in ragione dell'osservanza dei dettami normativi ex art. 15 DPR 380/2001, non essendo altresì emerso il dato ostativo del concreto inizio dei lavori, nei termini scanditi dalla giurisprudenza.
Difatti, il Collegio ritiene che le realizzate operazioni materiali, nei termini descritti dalle risultanze peritali, non fossero idonee ad integrare il requisito ineludibile dell'inizio dei lavori, tali da impedire l'adozione del provvedimento decadenziale, in quanto né la collocazione del prefabbricato metallico per il deposito degli attrezzi di lavoro né lo scavo eseguito, né lo sbancamento di terreno sono indici manifesti della messa a punto dell'organizzazione del cantiere, anche in ragione della loro non vasta dimensione.
Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso, con compensazione delle spese di lite.