Di Redazione su Lunedì, 24 Aprile 2017
Categoria: Giurisprudenza di Merito

Debiti: se default inevitabile, stop a esecuzione immobiliare. Il commento del legale che ha seguito la causa

Ne abbiamo parlato solo alcuni giorni fa in questo sito, segnalando una pronuncia importante di un giudice del Tribunale di Lodi, diffusa da un quotidiano nazionale, Il Giorno:
Lodi fa scuola in Italia, era l´incipit.
Rivoluzionaria infatti, continuava l´articolo, "la decisione presa il 3 marzo dal giudice, che a pochi minuti dall´asta ha sospeso la procedura che avrebbe buttato in strada un ex imprenditore della provincia e la moglie, schiacciati dai debiti".
"Ma proprio l´eccesso di debiti e l´impossibilità dell´imprenditore di far loro fronte ha determinato la decisione dei giudici di bloccare la messa all´asta dell´abitazione, nel nome del principio che gettare sul lastrico chi è in difficoltà non aiuta certo a ripagare i creditori".
Gli avvocati avevano fatto ricorso alla cosiddetta legge "salva suicidi" (3/2012) che in estrema sintesi stabilisce che l´esecuzione non possa proseguire se il debitore è sovra-indebitato.
In questa vicenda processuale mancava un soffio e la casa pignorata all´esecutato sarebbe finita in vendita. Così un ex imprenditore residente a Senna, oltre ad essere oberato dai debiti e «colpevole» solo di aver lavorato tutta la vita ma di non essere riuscito a tenere in piedi la propria azienda, avrebbe rischiato seriamente di finire sulla strada senza un tetto sopra la testa.
Un esito assurdo, ma il Tribunale di Lodi, con una sentenza senza precedenti, ha sancito che la casa non è un bene qualsiasi ed ha sospeso la procedura di alienazione.
Protagonista della vicenda a lieto fine un 65enne che, con la moglie, viveva nella propria abitazione finita all´asta, costretto a causa del mancato incasso di somme e dal lievitare degli interessi bancari, a chiudere la propria azienda, accumulando un debito molto maggiore dei beni a sua disposizione, casa compresa.
Ma proprio l´eccesso di debiti e l´impossibilità di farvi fronte ha determinato la decisione dei giudici: quell´asta non s´ha da fare, hanno sancito, nel nome del principio che "gettare sul lastrico chi è in difficoltà non aiuta certo a ripagare i creditori".
Abbiamo chiesto ad uno dei legali impegnati in questa causa a sostegno dell´imprenditore esecutato, l´avvocato Danilo Griffo, di spiegare ai nostri lettori il senso e la portata di questa importante pronuncia, destinata a fare giurisprudenza.

Il Collega ha accettato con estrema disponibilità il nostro invito, ecco quanto ci ha scritto:
"L´ordinanza in commento (qui allegata) assume una significativa rilevanza dal momento in cui cristallizza - in applicazione della Legge 3/12 (cd. salva suicidi) - il diritto della persona fisica a liberarsi di quei debiti, accumulati non con dolo o colpa grave, che con il suo patrimonio non potrebbe mai onorare.
Nella specie il ricorrente era un ex imprenditore che, a causa della crisi e della personale garanzia pretesa dal ceto bancario, era rimasto direttamente inciso dai debiti, tanto da subire - dopo l´escussione e la cessazione della propria azienda - un procedimento espropriativo sull´abitazione.
Nell´esperito ricorso per la composizione della crisi da sovra indebitamento si è insistito per l´accoglimento di un piano liquidatorio ex art. 14 della legge cit., secondo il quale, i creditori tutti potranno essere soddisfatti parzialmente (ma tombalmente) dal ricavato della liquidazione del patrimonio del debitore. A differenza del mero pignoramento, infatti, le somme non ricavate dalla vendita all´asta (solitamente brutalmente speculative e contemplanti ribassi ai limiti del prezzo vile) non potranno più essere pretese, dovendosi considerare definitivamente stralciate.
Aspetto rilevante in questa tipologia di sovra-indebitamento è la impossibilità per i creditori di votare il piano, sulla cui congruità, fattibilità e meritevolezza, invece, è chiamato a pronunciarsi unicamente il Giudice.
Nel caso in commento il Magistrato Lodigiano, accogliendo il ricorso in parola, ha dunque sottratto la casa del debitore al procedimento pignoratizio, impedendo all´innanzi citato l´infausto scenario che lo avrebbe visto privato del tetto sotto il quale vivere e, comunque, permanentemente debitore (di somme via via locupletate da interessi) nei confronti delle banche creditrici.
Il precedente giurisprudenziale è sicuramente di importanza cardinale poiché rappresenta, anche per il debitore non consumatore, la possibilità di poter ricominciare una vita dignitosa e decorosa al di là dei debiti personalmente accumulati - non per sua colpo o dolo - nel corso della sua vita imprenditoriale".
In allegato: Ordinanza
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