Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 24 Febbraio 2022
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Da giugno pignoramento presso terzi inefficace senza notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo

Inquadramento normativo: Art. 543 c.p.c., Art. 1 comma 32 Legge 206/2021.

Contenuto dell'atto di pignoramento presso terzi: Il pignoramento presso terzi si esegue attraverso un atto che va notificato sia al debitore che al terzo. Detto atto contiene:

Quando il creditore diventa titolare del credito oggetto del pignoramento? Nel periodo che intercorre tra la notifica del pignoramento e la dichiarazione di quantità positiva (o l'accertamento giudiziale dell'obbligo del terzo), e tra quest'ultimo evento e l'assegnazione, il diritto di credito oggetto del pignoramento non può essere fatto valere dal creditore procedente in quanto quest'ultimo non ne è ancora titolare, sebbene al debitore esecutato ne è sottratta la disponibilità e la possibilità di esercizio (Civile, 6170/2020).

La modifica dell'art. 543 c.p.c. e l'inefficacia del pignoramento senza notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo: La legge del 26 novembre 2021, n. 206, entrata in vigore il 24 dicembre 2021, reca la delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. 

Nell'ambito dei poteri attribuiti da tale delega, è stato revisionato l'art. 543 c.p.c.

In buona sostanza dopo il quarto comma di questa disposizione, sono state state introdotte le seguenti previsioni:

Queste previsioni troveranno applicazione ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge, ossia dal 22 giugno 2022.  

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