Inquadramento normativo: Art. 543 c.p.c., Art. 1 comma 32 Legge 206/2021.
Contenuto dell'atto di pignoramento presso terzi: Il pignoramento presso terzi si esegue attraverso un atto che va notificato sia al debitore che al terzo. Detto atto contiene:
- l'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492 c.p.c.;
- l'indicazione del credito, del titolo e del precetto:
- l'indicazione delle somme o delle cose dovute che si trovano presso un terzo;
- l'intimazione al terzo di non disporre dei beni senza ordine del giudice;
- la dichiarazione di residenza o l'elezione del domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente;
- l'indicazione dell'indirizzo pec;
- la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;
- l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
Quando il creditore diventa titolare del credito oggetto del pignoramento? Nel periodo che intercorre tra la notifica del pignoramento e la dichiarazione di quantità positiva (o l'accertamento giudiziale dell'obbligo del terzo), e tra quest'ultimo evento e l'assegnazione, il diritto di credito oggetto del pignoramento non può essere fatto valere dal creditore procedente in quanto quest'ultimo non ne è ancora titolare, sebbene al debitore esecutato ne è sottratta la disponibilità e la possibilità di esercizio (Civile, 6170/2020).
La modifica dell'art. 543 c.p.c. e l'inefficacia del pignoramento senza notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo: La legge del 26 novembre 2021, n. 206, entrata in vigore il 24 dicembre 2021, reca la delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
Nell'ambito dei poteri attribuiti da tale delega, è stato revisionato l'art. 543 c.p.c.
In buona sostanza dopo il quarto comma di questa disposizione, sono state state introdotte le seguenti previsioni:
- il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento;
- qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.
Queste previsioni troveranno applicazione ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge, ossia dal 22 giugno 2022.