In materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è intervenuto il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 che, all´articolo 21, comma 4, individua un´ipotesi di deroga alla durata massima complessiva del trattamento qualora all´esito di un programma di crisi aziendale, l´impresa cessi l´attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell´azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.
Con il decreto interministeriale n. 95075 del 25/03/2016 sono stati, poi, individuati i criteri per l´applicazione del citato articolo 21 comma 4 a fronte dei quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 2 dell´11 luglio 2016, ha impartito le prime indicazioni applicative.
In particolare, nella circolare si precisa che il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere prorogato – alla presenza di criteri definiti nel decreto n. 95075 del 25 marzo 2016 - sino ad un limite massimo di dodici mesi per le cessazioni di attività intervenute nell´anno 2016, di nove mesi per le cessazioni intervenute nell´anno 2017 e di sei mesi per quelle intervenute nell´anno 2018. Il detto limite temporale si riferisce all´anno in cui si determina la cessazione.
Nella circolare vengono più precisate le condizioni che consentono di accedere all´ulteriore periodo di cigs nonché il procedimento e le modalità per la presentazione dell´istanza.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunicato del 12 luglio 2016
In allegato la circolare
Con il decreto interministeriale n. 95075 del 25/03/2016 sono stati, poi, individuati i criteri per l´applicazione del citato articolo 21 comma 4 a fronte dei quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 2 dell´11 luglio 2016, ha impartito le prime indicazioni applicative.
In particolare, nella circolare si precisa che il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere prorogato – alla presenza di criteri definiti nel decreto n. 95075 del 25 marzo 2016 - sino ad un limite massimo di dodici mesi per le cessazioni di attività intervenute nell´anno 2016, di nove mesi per le cessazioni intervenute nell´anno 2017 e di sei mesi per quelle intervenute nell´anno 2018. Il detto limite temporale si riferisce all´anno in cui si determina la cessazione.
Nella circolare vengono più precisate le condizioni che consentono di accedere all´ulteriore periodo di cigs nonché il procedimento e le modalità per la presentazione dell´istanza.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunicato del 12 luglio 2016
In allegato la circolare
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