Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 20 Maggio 2020
Categoria: Giurisprudenza TAR

Covid-19, affidamento fornitura buoni spesa in deroga al codice contratti pubblici: no a sospensione

Mancano i presupposti dell'estrema gravità e urgenza richiesti dall'art. 56, primo comma, del c.p.a. nel caso in cui viene richiesta la sospensione immediata degli effetti di un provvedimento con cui la pubblica amministrazione, in deroga al codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), affida a una società «la fornitura dei buoni spesa quale erogazione di contributi alle persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID -19)».

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio, con decreto n. 3469 del 24 aprile 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

La ricorrente ha impugnato:

A parere della ricorrente tali provvedimenti sono illegittimi perché la pubblica amministrazione non ha tenuto conto della convenienza della offerta dalla stessa formulata. Per tal verso, l'istante, contestualmente al ricorso presentato dinanzi al Tar competente, ha chiesto a quest'ultima autorità giudiziaria l'adozione di misure cautelari monocratiche di cui all'art. 56, comma 1, c.p.a.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dai Giudici amministrativi.

La decisione del Tar Lazio.

Innanzitutto, il Tar pone l'attenzione sulla funzione del decreto cautelare. I Giudici amministrativi affermano che il decreto, lungi dal voler anticipare il giudizio, assolve alla funzione di prevenire pregiudizi irreversibili che non potranno essere evitati nemmeno dalla misura cautelare collegiale;

Ma come sono valutati tali pregiudizi? Ad avviso del Tar:

 Ciò premesso e tornando al caso in esame, secondo l'autorità giudiziaria adita dalla ricorrente:

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte pertanto, i Giudici amministrativi hanno negato la misura cautelare monocratica richiesta e hanno rinviato per la trattazione collegiale della domanda cautelare.