La Suprema Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con la recentissima Sentenza n. 4768 del 2018 (e già precedentemente con la Sentenza 4091 del 2018) ha fornito alcune importanti precisazioni in tema di diritto al riconoscimento dell´assegno divorzile da parte di donne "anziane" prive oggettivamente di mezzi di sostentamento propri; tale diritto esiste certamente e queste situazioni sono meritevoli di tutela - hanno in estrema sintesi affermato i giudici - ma nei casi come quello de quo il principio appena espresso deve essere mitigato e rapportato ad un secondo dato che i Giudici di Piazza Cavour ritengono del pari fondamentale, ossia la valutazione - nell´ambito della determinazione del quantum dell´assegno in questione - della nuova convivenza - se di lunga durata e connotata da stabilità - intrapresa dalla donna successivamente alla fine del proprio matrimonio.
I parametri cui fare riferimento nella determinazione dell´assegno divorzile, come insegna un´ormai consolidata giurisprudenza ha rilevato in proposito la Corte - sono plurimi e tra questi, seppure il parametro cronologico assume sicuramente un´importanza fondamentale, sono da tenere in considerazione la sproporzione reddituale tra i coniugi, gli anni di matrimonio, il fatto che la donna si sia dedicato prevalentemente alla famiglia, l´esistenza o meno di assegni per invalidità a suo favore, ma, anche e non di minore importanza, l´esistenza di una nuova relazione stabile ed effettiva.
Nel caso di specie i Supremi Giudici, pur non intendendo operare alcuna inversione di rotta in materia, hanno tenuto in massima considerazione tale ultimo elemento per cui se anche astrattamente è stato ritenuto riconoscibile il contributo economico a favore dell´anziana moglie, in virtù dell´oggettiva difficoltà a trovare un´occupazione lavorativa, essi non hanno condiviso comunque, quanto delineatosi in sede di Appello, non essendo stato valutato, in tale sede, in maniera adeguata - hanno rilevato - il dato relativo alla nuova convivenza che di fatto va bilanciato con gli altri detti basilari elementi da valutare ai fini del riconoscimento e della determinazione del detto assegno.
Gli Ermellini, ciò ritenuto, hanno inteso colmare il deficit probatorio, incidente sulla decisione dei Giudici in Appello, dato dalla mancata valutazione dei capi di prova articolati in merito alla detta costituzione di una nuova famiglia "di fatto" da parte dell´ex moglie.
Ciò detto i Supremi Giudici hanno rigettato il ricorso e cassato il provvedimento impugnato rinviando alla Corte d´Appello di Roma in diversa composizione.
Si allega Sentenza.
Alessandra Garozzo
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