Riferimenti normativi: Art.19 D.P.R.n.600/1973 - Art.6 del D.L.n.119/2018, conv. dalla L.n.136/2018.
Focus: La rateizzazione chiesta ed ottenuta dal contribuente sugli importi indicati in una cartella di pagamento è una manifestazione di rinuncia al diritto di contestare in giudizio la pretesa tributaria? Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 10094 del 14/04/2023.
Principi generali: Come previsto dall'art.19 del D.P.R.n.600/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), il contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere all'agente della riscossione di pagare a rate le somme iscritte a ruolo (ad eccezione dei diritti di notifica), in base alla soglia di debito ed alle condizioni economiche dichiarate o documentate. La richiesta di rateizzazione del debito tributario indicato nella cartella di pagamento ricevuta dal contribuente non costituisce acquiescenza al contenuto della stessa cartella. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 10094 del 14/04/2023.
Nella fattispecie, un contribuente ha impugnato la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale che, in riforma della sentenza di primo grado emessa in suo favore, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Secondo il giudice d'appello la richiesta di rateizzazione delle somme dovute a titolo di Irap presentata dal contribuente, a seguito della notifica di comunicazione di avviso bonario, ex art.36 bis del D.P.R.n.600/1973, per l'anno di imposta 2011 ed al successivo versamento di alcune rate del tributo, costituiva manifestazione di acquiescenza del debito tributario. Con ricorso alla Corte di Cassazione il contribuente ha impugnato detta sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che il versamento di alcune rate del piano di rateizzazione del debito Irap, riportato nell'avviso bonario, potesse essere inteso come acquiescenza, non essendo incluso l'avviso bonario tra gli atti autonomamente impugnabili, ai sensi dell' art.19 D.Lgs.n.546/92. La Corte, richiamando propria precedente giurisprudenza, ha affermato che << non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all' "an debeatur", salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass.sent.n.3347/2017)>>.
Dall'esame della fattispecie, come evidenziato dal giudice di legittimità, è evidente che il contribuente non ha prestato acquiescenza al debito tributario, riportato dall'avviso bonario, mediante il pagamento di alcune rate, considerato che l'autonoma impugnabilità dell'avviso bonario è facoltà ma non onere del contribuente. Infatti, in ambito di contenzioso tributario, gli bonari dell'Amministrazione finanziaria si ritengono impugnabili, anche se non rientranti nell'elenco degli atti di cui all'art.19 del D.Lgs.n.546/92 ed anche se, non contestati, non sono in grado di cristallizzare il credito in essi indicato, perché fanno sorgere nel contribuente l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia non più modificabile. Il giudice investito dell'impugnazione non può, però, annullarli, ritenendo che gli stessi non abbiano i requisiti degli atti impugnabili, ex art. 19 D.Lgs.546/92, a pena di nullità (Cass.sent.n.10987/2011). Sul punto la Suprema Corte a sezioni unite si è pronunciata affermando che, "in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art.36 bis del D.P.R.n.600/73 dà origine ad una controversia suscettibile di definizione agevolata ex art.6 del D.L.n.119/2018, convertita dalla Legge n.136/2018, qualora la predetta cartella costituisca primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art.19 non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass. SS.UU. sent.n.19298/2021)". Per quanto sopra esposto, la Corte ha accolto il ricorso del contribuente.