Con sentenza depositata l´1 dicembre 2015, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Calabria ha affermato il principio che costituisce danno erariale la spesa sopportata dal Comune, i cui amministratori erano stato investiti da un giudizio di responsabilità, in seguito alle statuizioni contenute nella sentenza del TAR, passata in giudicato, con cui il giudice amministrativo si era pronunciato sul ricorso inoltrato da un cittadino contro il silenzio mantenuto dall´ente sull´istanza formulata, ai sensi della legge 241/1990, per l´accesso agli atti e ai documenti relativi alla tariffazione del servizio idrico comunale.