Con delibera del 18 novembre 2015 n. 176 la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Veneto ha stabilito che, ai fini del promuovimento di un giudizio di responsabilità per danno erariale, qualora i soggetti responsabili abbiano assunto e mantenuto una condotta diretta ad occultare consapevolmente l´illecito, il dies a quo rilevante ai fini del compimento della prescrizione decorre dal momento in cui il danno si manifesta con evidenza esterna, anche per tutti gli altri convenuti, ancorché chiamati in giudizio in via sussidiaria e per colpa grave. Sussiste inoltre la responsabilità sussidiaria dei dirigenti di un´amministrazione della Sanità che abbiano omesso l´esercizio dell´azione amministrativa conformemente ai principi di legalità, buona amministrazione e imparzialità, secondo i criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, consentendo, attraverso l´omissione dei doverosi controlli, l´indebita appropriazione d´ingenti somme in un arco decennale da un´impiegata addetta ai pagamenti di emolumenti al personale.