Di Redazione su Martedì, 04 Ottobre 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Corruzione elettorale, Cassazione ricostruisce elementi reato

La VI Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 39462 del sentenza 22 settembre ha precisato quali elementi della condotta si richiedono per la configurazione del reato di corruzione elettorale previsto dall´art. 86, D.P.R. n. 570/1960.
Innanzitutto ha stabilito che: a) la promessa, l´offerta o la dazione di denaro o altra utilità devono necessariamente svolgersi a ridosso delle elezioni; b) che il patto tra " l´elettore" e il candidato, avente ad oggetto la prestazione del consenso elettorale in cambio di una utilità o il patto avente ad oggetto lo scambio di qualsiasi altra utilità, deve essere "preciso" ed esattamente identificabile nei suoi aspetti. Una promessa generica di elargizione di futuri favori quindi non sarebbe affatto sufficiente ad integrare la figura del reato.
I giudici della Sesta Sezione pertanto hanno voluto sottolineare che una volta che è stata accertata nel caso concreto l´inesistenza di un accordo illecito, finalizzato allo scambio tra le utilità corrisposte dai candidati ed il sostegno elettorale ottenuto, non può affermarsi la responsabilità penale drelativa al reato di cui all´a86 del DPR n. 570 del 1960.
Parimenti, nel caso di specie, poiché non è stato accertata l´esistenza dell´accordo di scambio tra la predisposizione di atti amministrativi relativi all´assunzione presso una apposita cooperativa avente ad oggetto diverse utilità e vantaggi in cambio di dazioni o promesse di specifiche utilità in favore dei pubblici amministratori, è stato ritenuto non configurabile il reato di cui agli artt. 319 e 321 C.P.
La vicenda di cui si è occupata la Cassazione aveva avuto origine a seguito dell´impugnazione proposta dal Procura di Catanzaro avverso il provvedimento emesso dal tribunale del Riesame, con il quale era stato annullato un provvedimento cautelare di custodia in carcere, emesso dal Gip del Tribunale a danno di alcuni soggetti indagati dei reato di "corruzione elettorale". Secondo la tesi accusatoria, confortata anche da diverse dichiarazioni di collaboratori, si era concretizzato un accordo elettorale con il quale l´imputato avrebbe ottenuto la promessa di vantaggi da parte del candidato alla carica di consigliere regionale, in cambio dell´impegno a procurare voti e consensi elettorali avvalendosi tra l´altro del metodo mafioso dell´associazione di cui faceva parte.
Il Tribunale del Riesame, a cui si era rivolto l´indagato, annullava l´ordinanza di applicazione della misura cautelare per mancanza di gravi indizi di colpevolezza in quanto non risultava dalle indagini esserci stato un vero e proprio patto prima della competizione elettorale.
Contro questo provvedimento proponeva ricorso in Cassazione la Procura che veniva però rigettato per l´infondatezza delle ragioni addotte e per le motivazioni sopra spiegate.
Si allega sentenza

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