Il decreto Cura Italia, all'art. 42, estende la tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARSCoV-2) in occasione di lavoro; le prestazioni Inail sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
Con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, l'Inail ha fornito i primi necessari chiarimenti in ordine all' applicazione della norma., specificando che nell'ambito delle affezioni morbose – inquadrate come infortuni sul lavoro, con l'equiparazione della causa virulenta a quella violenta – sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall'Istituto in occasione di lavoro.
Ciò chiarito, si applicano le ordinarie disposizioni per individuare chi siano i soggetti assicurati dall'Istituto (vi rientrano quindi i lavoratori dipendenti e assimilati, nonché i lavoratori parasubordinati, gli sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e cosa debba intendersi con la locuzione in "occasione di lavoro" ( da intendersi in senso ampio, non essendo necessario che l'infortunio sia avvenuto nell'espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore, ma essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie).
Con specifico riferimento alle categorie assicurate, la circolare chiarisce che, nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico: per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto l'elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.
Il principio della presunzione semplice, valido per gli operatori sanitari, vige anche per altri lavoratori che si trovino a contatto costante con il pubblico/l'utenza (lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.).
Negli altri casi nei quali manchi l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti (in quanto l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si possa comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni), l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente gli elementi epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Nei casi accertati di infezione da Covid19 in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica, seguendo le ordinarie indicazioni di cui al D.P.R. 1124/1965.
Talune specificazioni sono previste in merito alla data dell'evento che, in tali casi, deve coincidere con la data del contagio, ovvero con la data di astensione dal lavoro conseguente al contagio da virus ovvero con la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio.
È inoltre essenziale, soprattutto per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell'avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, che il medico certificatore indichi le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate: la certificazione dell'avvenuto contagio può essere prodotta allegando qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.
Laddove non pervenga all'Istituto il dato sanitario dell'avvenuto contagio, per il proseguimento dell'istruttoria, è necessario acquisire tempestivamente la documentazione clinico-strumentale attestante la conferma diagnostica del contagio, essendo la stessa indispensabile per la verifica della regolarità sanitaria e amministrativa per l'ammissione del caso alla tutela Inail.
I termini per la trasmissione telematica della denuncia all'Istituto decorrono, da parte del datore di lavoro, solo dalla conoscenza positiva dell'avvenuto contagio.
La tutela Inail decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena (anche nel caso in cui il contagio si accerti successivamente all'inizio della quarantena), computando da tali date i giorni di franchigia ai fini del calcolo della prestazione economica per inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Nei casi di dubbia competenza, per i quali vige la convenzione tra Inail e Inps per l'erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune e per i quali è escluso il contagio da nuovo coronavirus in occasione di lavoro, la tutela Inail non è dovuta ed è necessario procedere alla segnalazione del caso all'Inps. Parimenti, l'Inps, ai sensi delle disposizioni vigenti, procede nei riguardi dell'Inail laddove rilevi che l'evento denunciato non rientrando nella propria competenza è invece oggetto di tutela assicurativa Inail.
Nel caso di decesso del lavoratore, spetta ai familiari, ai sensi della disciplina vigente, anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. La prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con Inail che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo.
Da ultimo la circolare precisa che il contagio da Covid può essere catalogato anche come infortunio in itinere, posto che in tale fattispecie ben possono essere catalogati – oltre agli incidenti da circolazione stradale accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro – anche gli eventi di contagio avvenuti durante tale percorso, fino a quando se si è fatto uso di mezzi pubblici affollati.