Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 11 Marzo 2020
Categoria: Attualità

Coronavirus: quali effetti sulla giustizia amministrativa?

Misure urgenti anche in materia di giustizia amministrativa

Gli effetti del Coronavirus si riversano anche sulla giustizia amministrativa. Vediamo come.

L'art. 3 del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 ha disposto la sospensione dei termini processuali dall'entrata in vigore del decreto sino al 22 marzo 2020. Una sospensione, questa, analoga a quella feriale prevista dall'art. 54, comma 2, cpa. Restano esclusi da questa sospensione i procedimenti cautelari. «Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, con il rito di cui all'art. 56, cpa, e la relativa trattazione collegiale è fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo 2020».

Per far fronte all'emergenza sanitaria in questione, i presidenti delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia e i presidenti dei Tribunali amministrativi devono adottare i) «le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, ii) le prescrizioni di cui all'Allegato 1 del dPCONS 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone». 

In buona sostanza, occorre:

Tutti questi provvedimenti qualora:

Cosa è consentito sino al 31 maggio 2020?

Sino al 31 maggio 2020:

«Il luogo da cui si collegheranno i magistrati, il personale addetto e i difensori delle parti sarà considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Di tutte le operazioni verrà redatto processo verbale».