Il 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con misure che impattano su tutti i settori, soprattutto sul mondo del lavoro e della famiglia.
Specifiche disposizioni sono dirette ad apprestare una maggior tutela per le persone disabili e i familiari che li assistono, consentendo di coniugare le esigenze di cure con i nuovi ritmi lavorativi.
Congedi parentali
L'articolo 23 concede alternativamente ad entrambi i genitori lavoratori - dipendenti del settore privato o iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o lavoratori autonomi iscritti all'INPS - della possibilità di fruire, a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di uno specifico congedo, per un totale complessivo di quindici giorni, retribuito al 50 %, per i figli di età non superiore ai 12 anni.
Con specifico riferimento alla situazione dei figli disabili, si prevede che il limite di età di 12 anni per usufruire dei congedi parentali (massimo 15 giorni con retribuzione al 50%), non si applica ai figli iscritti alle scuole di ogni ordine e grado o ricoverati in centri diurni a carattere assistenziale, con disabilità grave accertata (articolo 4 comma 1 Legge 104/1992).
Permessi retribuiti
L'articolo 24 prevede che i permessi riconosciuti ai lavoratori che debbano assistere un parente disabile grave (tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) sono incrementati di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Quarantena per disabili gravi
Per i lavoratori privati che siano sottoposti ad un periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, i giorni di astensione da lavoro sono equiparati a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (comma 3 Legge 104/1992) nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.
Lavoro agile per lavoratori disabili e familiari
L'articolo 39 dispone che, fino 30 aprile 2020 le lavoratrici e lavoratori dipendenti disabili (comma 3 Legge 104/1992), o che abbiano nel proprio nucleo una persona con disabilità grave hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro con modalità "agile", a patto che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Alle lavoratrici e lavoratori del settore privato affetti da gravi o comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze per svolgere il lavoro agile.
Centri per disabili
Al fine di contenere il diffondersi del virus Covid 19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale,, si prevede (articolo 47) fino al 3 aprile la sospensione delle attività dei centri semi residenziali, sociooccupazionali, sanitari, socio-sanitari e socio educativi polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità. Le Aziende Sanitarie Locali possono, in accordo con gli enti gestori dei centri diurni, attivare interventi non differibili alle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.
Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23, 24 (congedi) e 39 (lavoro agile), fino al 30 aprile 2020 l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso del contratto di lavoro a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità ad accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività.
Prestazioni individuali domiciliari
Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le pubbliche amministrazioni forniscono, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.