Di Rosalia Ruggieri su Lunedì, 13 Aprile 2020
Categoria: Leggi dello Stato

Coronavirus: firmato il protocollo per la trattazione telematica delle udienze

Per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e, al contempo, garantire il regolare svolgimento dei lavori presso la Suprema Corte di Cassazione, il 9 aprile 2020 è stato sottoscritto un protocollo di intesa fra la Corte di cassazione, la Procura Generale presso la Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense per consentire, durante il periodo dell'emergenza, la trattazione delle adunanze civili ex art. 375 c.p.c. ed udienze penali camerali non partecipate ex art. 611 c.p.p..

Il protocollo intende realizzare uno strumento funzionale alla situazione emergenziale, al fine di agevolare la trattazione dei procedimenti nelle difficoltà operative del momento, rispettando le prescrizioni sulle distanze tra le persone e sul divieto di spostamento da un comune all'altro del territorio italiano. A tal fine si prevede, sino al 30 giugno 2020, la collaborazione per la digitalizzazione degli atti processuali, sia attraverso l'invio di copia informatica di quelli già depositati in originale cartaceo secondo le forme ordinarie, sia con il deposito di memorie e motivi aggiunti tramite posta elettronica certificata.

Più nel dettaglio, per permettere l'avvio con successo di forme di camera di consiglio da tenersi a distanza in via telematica, è necessario fornire ai componenti del collegio giudicante e al pubblico ministero, la disponibilità su supporto informatico degli atti processuali del giudizio di cassazione, già prodotti dalle parti in originale cartaceo (per il civile: ricorso, controricorso, nota di deposito ex art. 372, comma 2, c.p.c., provvedimento impugnato; per il penale: ricorso, motivi nuovi, provvedimento impugnato). 

 A tal fine il protocollo prevede che, con la comunicazione contenente l'avviso di fissazione dell'adunanza o udienza camerale, la Cancelleria della Corte di Cassazione inviterà i difensori a trasmettere, ove nella loro disponibilità, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, copia informatica - in formato pdf - degli atti processuali del giudizio di cassazione, sia civili che penali, già in precedenza depositati nelle forme ordinarie previste dalla legge; l'avviso conterrà l'espresso avvertimento che, nel caso le copie richieste non pervengano in cancelleria entro i 7 giorni, la trattazione della causa, già fissata, potrà essere rinviata a nuovo ruolo ove il collegio non sia in condizione di decidere nella camera di consiglio da remoto.

Il difensore, provvederà a trasmettere gli atti richiesti, dei quali abbia la disponibilità, mediante invio dal proprio indirizzo pec risultante dal RE.G.IND.E., congiuntamente, agli indirizzi pec delle cancellerie della Corte di cassazione e delle segreterie della Procura Generale ed agli indirizzi pec dei difensori delle altre parti processuali risultante dai pubblici registri; l'invio dovrà essere fatto separatamente per ciascuno dei ricorsi per i quali si è ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza ed il messaggio dovrà contenere la chiara indicazione nell'oggetto del numero del ruolo generale, della sezione, civile o penale, della data dell'udienza o adunanza secondo il format che verrà previamente comunicato ed adeguatamente pubblicizzato. 

Modalità identiche sono stabile per la trasmissione degli atti della Procura Generale.

I difensori dovranno trasmettere copie informatiche di contenuto uguale agli originali o alle copie già presenti nel fascicolo cartaceo; la trasmissione della copia informatica dell'originale cartaceo non sostituisce il deposito nelle forme previste dai codici di rito, civile e penale, e non determina rimessione in termini per le eventuali decadenze già maturate.

Ciascuna delle parti processuali ha facoltà di trasmettere tutti gli atti del processo, ivi compresi quelli depositati dalle altre parti.

La trasmissione degli atti dovrà avvenire entro e non oltre il settimo giorno successivo alla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza o adunanza camerale; nel caso in cui non pervengano nel detto termine in cancelleria le copie informatiche di tutti gli atti rilevanti, la trattazione della causa, già fissata, potrà essere rinviata a nuovo ruolo ove il collegio non sia in condizione di decidere nella camera di consiglio da remoto, per avere già acquisito le copie di atti e documenti.

La Camera di Consiglio sarà svolta secondo modalità da remoto. 

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