Aliquota Iva al 5% per le cooperative sociali, esenzione per le onlus e Iva ordinaria per le altre cooperative non sociali e non onlus. Sono le misure previste dalla legge di Stabilità 2016 per alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi e affrontate nella circolare n. 31/E firmata dal direttore delle Entrate. Con il documento di prassi, inoltre, l´Agenzia fornisce chiarimenti sulla decorrenza delle nuove disposizioni.
Platea più ampia per l´aliquota ridotta – La nuova aliquota Iva ridotta, pari al 5%, è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016 su alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi. A godere dell´aliquota ridotta sono le anzidette prestazioni di servizi fornite dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991, in relazione alle quali viene esclusa la possibilità di optare per l´esenzione dall´IVA. Infine, rispetto alla precedente normativa, possono beneficiare dell´aliquota ridotta al 5% anche le prestazioni erogate nei confronti di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.
Decorrenza della nuova disciplina e regime transitorio – La circolare illustra la decorrenza temporale delle nuove norme e l´applicabilità della vecchia disciplina. Per le operazioni compiute in base a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015 e ancora in essere, le cooperative sociali e i loro consorzi continueranno ad applicare l´aliquota Iva del 4% o il regime di esenzione, in base all´opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente. Per individuare sotto il profilo temporale la disciplina applicabile ai rinnovi, si fa riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento, che avvengono, generalmente, a conclusione delle procedure di affidamento esperite.
Fonte: Agenzia delle Entrate, comunicato del 15 luglio 2016
In allegato la circolare
Fonte: Il quotidiano della p.a.
Platea più ampia per l´aliquota ridotta – La nuova aliquota Iva ridotta, pari al 5%, è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016 su alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi. A godere dell´aliquota ridotta sono le anzidette prestazioni di servizi fornite dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991, in relazione alle quali viene esclusa la possibilità di optare per l´esenzione dall´IVA. Infine, rispetto alla precedente normativa, possono beneficiare dell´aliquota ridotta al 5% anche le prestazioni erogate nei confronti di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.
Decorrenza della nuova disciplina e regime transitorio – La circolare illustra la decorrenza temporale delle nuove norme e l´applicabilità della vecchia disciplina. Per le operazioni compiute in base a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015 e ancora in essere, le cooperative sociali e i loro consorzi continueranno ad applicare l´aliquota Iva del 4% o il regime di esenzione, in base all´opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente. Per individuare sotto il profilo temporale la disciplina applicabile ai rinnovi, si fa riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento, che avvengono, generalmente, a conclusione delle procedure di affidamento esperite.
Fonte: Agenzia delle Entrate, comunicato del 15 luglio 2016
In allegato la circolare
Fonte: Il quotidiano della p.a.
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