Di Redazione su Martedì, 08 Novembre 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Lavoro

Ispezione datoriale su pc dipendente, Cassazione indica poteri e limiti

Fino a che punto può spingersi il controllo datoriale, nel lavoro pubblico e in quello privato, sulla privacy del dipendente, e può essere considerata tale, e quindi meritevole di protezione, quella "consegnata" al PC aziendale durante l´orario della prestazione lavorativa ? E cosa può accadere se, nel corso di una ispezione datoriale, nel pc sono rinvenute tracce di una attività abusiva del dipendente, come, in questo caso, una cronologia di siti porno ? Ed ancora: può in questo caso il lavoratore meritare la sanzione estrema, del licenziamento, ed in tal caso può sindacare innanzi il giudice le modalità del controllo e beneficiare dell´annullamento della sanzione ?
Sull´argomento i Supremi Giudici di Cassazione con Sentenza n. 22313 del 3 novembre 2016, hanno stabilito importanti principi.
Nel caso culminato nella Sentenza in commento, la Corte d´appello di Venezia aveva confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che, a propria volta, aveva dichiarato l´illegittimità del licenziamento intimato dalla Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a. a F.F..
Le ragioni della pronuncia della Corte territoriale
Tale licenziamento era avvenuto a seguito a contestazione disciplinare. Infatti, nel corso di un´ispezione volta alla verifica del rispetto delle disposizioni interne in materia di uso e sicurezza del materiale informatico assegnato ai dipendenti, il prestatore di lavoro , alla richiesta di chiarimenti in ordine ad alcuni files con estensione video contenuti nel disco O, aveva provveduto alla cancellazione dell´intero contenuto del disco, rendendo impossibile dare seguito all´attività ispettiva. Il licenziamento veniva ritenuto illegittimo dalla Corte.
Secondo la Corte, il lavoratore, con la sua condotta, aveva cercato di tutelare la propria privacy (difatti, dall´esame dell´archivio informatico, era emersa la presenza di materiale con contenuto pornografico).
Illegittimo, inoltre, per insussistenza del fatto contestato: la banca non aveva dimostrato l´esistenza di documenti di pertinenza aziendale all´interno della parte del disco fisso del pc che era stata cancellata dal lavoratore; inoltre, il comportamento doveva ritenersi senz´altro scusabile in considerazione del fatto che gli ispettori avevano travalicato i propri poteri, imponendo al lavoratore l´immediata visione dei files, con richiesta abusiva perché sproporzionata e tale da lederne la privacy.
La Sentenza della Cassazione
Proposto ricorso in Cassazione dalla banca soccombente, la Suprema Corte ha ritenuto fondata la prima delle quattro doglianze della ricorrente, cassando la Sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale.
Con la prima censura, la banca ricorrente aveva sostenuto che la ricostruzione dei fatti posti dalla Corte d´appello alla base della propria decisione non sarebbe stata corrispondente ai fatti dedotti e provati, in quanto gli ispettori non avevano chiesto al ricorrente di aprire i files, ma si erano limitati a chiedere informazioni al riguardo e, dopo che il dipendente ne aveva cancellati alcuni, lo avevano invitato a non cancellarne ulteriori in quanto ciò avrebbe costituito un ostacolo all´attività ispettiva. Inoltre, l´attività di backup del server non aveva garantito l´integrale conservazione del contenuto ed era stato possibile recuperare solo i files risalenti solo sino a due giorni prima dell´ispezione. Senza dire che né il lavoratore né la relazione ispettiva avevano parlato della presenza all´ispezione di altri soggetti, a parte la direttrice intervenuta dopo la cancellazione del disco per intimare al lavoratore di non continuare con l´eliminazione.
I Supremi Giudici hanno premesso che nel caso in esame non era possibile parlare dei c.d. controlli a distanza disciplinati dall´art. 4 della L. n. 300 del 1970, né dell´utilizzo dei dati desunti dal computer aziendale, ma del controllo da parte del datore di lavoro sull´utilizzo dello strumento presente sul luogo di lavoro e in uso al lavoratore per lo svolgimento della prestazione.
La Corte d´appello, esaminando la contestazione che aveva ad oggetto la cancellazione del disco O dal computer effettuata dal dipendente al fine di evitare il controllo dello stesso nel corso dell´ispezione, ha rilevato la Sezione, aveva già valorizzato la scusabilità del comportamento del dipendente, determinato dalle modalità abusive con le quali quella si sarebbe svolta, riassunte nello storico di lite, tra cui quella di pretendere pubblicamente l´apertura dei files.
La premessa in diritto dalla quale aveva tratto origine la pronuncia della Corte territoriale è stata quindi condivisa dai Giudici di Piazza Cavour.
Infatti, il datore di lavoro può effettuare dei controlli mirati (direttamente o attraverso la propria struttura) al fine di verificare il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (cfr. artt. 2086, 2087 e 2104 cod. civ.), tra cui i p.c. aziendali; nell´esercizio di tale prerogativa, occorre tuttavia rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché, con specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali dettata dal D.lgs 196 del 2003, i principi di correttezza (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza di cui all´art. 11, comma 1, del Codice; ciò, tenuto conto che tali controlli possono determinare il trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti, o di dati di carattere sensibile (cfr. sul punto Cass. civ. 05-04-2012, n. 5525 e n. 18443 del 01/08/2013).
Nel caso in esame, ha però osservato la Sezione, a tale premessa in diritto doveva quindi seguire il controllo fattuale in ordine alle concrete modalità con le quali l´ispezione era stata condotta, onde accertare la reale consistenza delle attività effettuate e delle richieste degli ispettori, nonché la loro conformità con eventuali policy aziendali.
Considerato che tali adempimenti non erano stati posti in essere dal giudice, la Sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d´appello di Venezia in diversa composizione.
Sentenza allegata


Documenti allegati
Dimensione: 18,38 KB