Gli articoli 1362 e seguenti del cod. civ. sono gli strumenti che, come lancette di una bussola, permettono al giudice di orientarsi per capire quale significato le parti hanno voluto dare ad un contratto. La" qualificazione giuridica dell´atto, la lettera, la volontà dei contraenti rapportata al comportamento da essi tenuto", è ciò che va accertato per venirne a capo.
Lo conferma la Cassazione, II sezione Civile, con sentenza n. 14006/17 depositata il 6 Giugno.
Dopo aver concluso un contratto di appalto, con oggetto la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di un appartamento, a fronte di un corrispettivo di euro 10.200,00, il committente esercitava il diritto di recesso unilaterale dal contratto, per cui la ditta chiedeva la condanna al pagamento di una somma determinata in via equitativa in ragione del 10% dell´ammontare del corrispettivo dell´appalto.
Investito della questione il Giudice di Pace, rigettando la domanda attorea, dichiarava che in quel caso, un contratto di appalto fra le parti, non era neanche avvenuto. Allo stesso modo, il giudice dell´appello, qualificava la scrittura come mero preventivo di spesa, negando che da essa potesse derivare un´obbligazione a carico delle parti, considerata prima l´intestazione del documento, ossia preventivo di spesa, e dopo che i termini del contratto non erano stati specificati ( data di inizio, durata dei lavori, elementi necessari ad identificare il sinallagma contrattuale)
Adita la Cassazione, con ben dieci motivi di ricorso, questa si esprimeva su quale, in definitiva, fosse il procedimento di qualificazione giuridica.
Primo passo dell´iter, ricercare e individuare la comune volontà dei contraenti, attuabile tramite un accertamento compiuto dal giudice del merito, e sindacabile da quello di legittimità, solo per vizi di motivazione.
In secondo luogo, inquadrare la comune volontà delle parti, dopo averla individuata, nello schema legale corrispondente. Da ultimo, l´applicazione di norme giuridiche, potendo essere oggetto di verifica anche presso la Cassazione.
Pertanto, la valutazione circa l´intesa che le parti avevano raggiunto, se un vero e proprio contratto d´appalto, oppure un documento meramente preparatorio di un contratto futuro, spettava solo al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in caso di vizio di motivazione.
Oltre a ciò, la Suprema Cortenon ha mancato di indicare comunque che, per la valutazione di cui trattasi, il giudice del merito doveva avvalersi dei criteri interpretativi forniti dagli articoli 1362 ss. del cod. civ., che hanno la funzione di consentire la ricostruzione della volontà delle parti, e verificare se l´assetto di interessi espresso da queste sia vincolante o meno.
Essendo nella fattispecie, non descritti in modo analitico i tempi, le modalità, l´esecuzione dell´opera e di pagamento del corrispettivo, e non evincendosi dal contratto nessuna espressione idonea a che si ritenesse inequivocabile il sorgere dell´accordo volto a instaurare l´obbligo delle prestazioni corrispettive, giustamente, in sede di merito, la scrittura veniva inquadrata solo in quello che viene chiamato "preventivo di spesa". Per questo motivo, la Cassazione rigettava il ricorso.
Paola Moscuzza, autrice di questo articolo, si è laureata in giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Messina, nell´anno 2015.
Documenti allegati
Dimensione: 257,11 KB