Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 22 Ottobre 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018

Contratti nulli per illiceità della causa e del motivo: casistica

Inquadramento normativo: Artt. 1343 -1345 c.c., Art. 1324 c.c.

La causa: La causa è la funzione economico-sociale del contratto. Ad esempio nel contratto di vendita, la causa è l'acquisto del bene a fronte del pagamento del prezzo.

Illiceità della causa: La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. La causa è illecita anche quando il contratto costituisce il mezzo per eludere una norma imperativa (contratto in frode alla legge). In tutti questi casi il contratto è nullo. Ma vediamo alcuni esempi in giurisprudenza.

Casistica: Sono stati ritenuti nulli:

Motivo illecito: Diverso dalla causa è il motivo. Esso è il fine che ciascuna parte intende perseguire con la stipulazione del contratto. Il contratto è nullo quando il motivo illecito è comune ad entrambe le parti.

Casistica: Ad esempio, è stato ritenuto nullo il contratto di mutuo con concessione di ipoteca stipulato al solo fine di garantire l'erogazione di somme poi confluite nuovamente, in forza di precedenti accordi e prefinanziamenti, per il tramite di un terzo, nelle casse della banca mutuante. In tali casi, se il contratto è collegato ad una precedente esposizione debitoria dello stesso soggetto o di terzi, si reputa nullo per illiceità del motivo comune alle parti ; motivo, questo, consistente nella costituzione di un'ipoteca per debiti chirografari preesistenti. Tale operazione è illecita perché pone in essere un contratto in frode alla legge, attuando la violazione della par condicio creditorum in vista del futuro fallimento del debitore (Cass. civ., n. 17650/2012, Cass. civ., n. 2816/2018).

Focus (atti unilaterali): In virtù del richiamo operato dall'art. 1324 c.c. (secondo cui [...] le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale), la causa illecita e il motivo illecito rilevano ai fini della nullità anche negli atti unilaterali e il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione (cfr. Cass, nn. 11191/2002; 1843/1995, Cass. civ. Sez. lavoro, n. 15093/2009). Ne consegue, ad esempio, che deve considerarsi nullo il licenziamento che, ricollegato ad un inadempimento contrattuale, elude un accordo sindacale. In questi casi la nullità discende dall'illiceità del motivo (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 15093/2009).  

Messaggi correlati