Inquadramento normativo: art.188 del Codice della Strada; art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS (D.P.R. 495/1992).
Cosa è: è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli e senza che possa essere verbalizzata l'infrazione; è rilasciato, previo accertamento medico, dal sindaco del proprio Comune di residenza, il quale adotta un vero e proprio provvedimento autorizzativo in deroga.
Caratteristiche: il nuovo ″contrassegno di parcheggio per disabili″ conforme al modello europeo ha un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale dell'accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu; è valido sia nel territorio nazionale che in tutti i Paesi aderenti all'Unione Europea.
Il contrassegno è strettamente personale, non cedibile e non è vincolato ad uno specifico veicolo potendo essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità del disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo.
A chi spetta: possono richiederlo le persone non vedenti e quelle con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
Se è richiesto per un periodo inferiore ai cinque anni, quindi a tempo determinato, può essere rilasciato anche ai soggetti con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche e alle persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.
In cosa consiste: consente ai veicoli al servizio della persona disabile:
- di circolare nelle zone a traffico limitato (Ztl), nelle zone a traffico controllato (Ztc), nelle aree pedonali urbane (Apu), nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi; il transito è permesso anche in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne;
- di parcheggiare - oltre che in tutte le zone elencate sopra, ove è prevista la circolazione libera – anche negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici (ad eccezione di quelli riservati al veicolo al servizio di un singolo titolare di contrassegno disabili), nelle aree di parcheggio a tempo determinato (senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto), nei parcheggi a pagamento delimitati dalle cosiddette strisce blu (in tal caso gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati, se espressamente stabilito dal Comune), nelle zone di divieto o limitazione di sosta (purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione).
Per i veicoli che espongono l'apposito contrassegno per disabili è sempre vietata la rimozione ed il blocco del veicolo (con chiave a ganascia), salvo l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
Focus: il diritto di accesso è riconosciuto in tutte le aree carrabili dove è ammessa una sola categoria di veicoli; tuttavia le modalità attraverso le quali questo accesso viene regolamentato possono variare da Comune a Comune (in alcuni casi è sufficiente l'esposizione del contrassegno mentre in altri, soprattutto se sono presenti varchi elettronici, bisogna preventivamente comunicare il numero della targa del veicolo).
Esclusioni: il contrassegno disabili non autorizza alla sosta nei luoghi dove le principali norme di comportamento lo vietano, vale a dire dove reca intralcio o pericolo per la circolazione (ad esempio, dove vige il divieto di sosta con rimozione forzata o il divieto di fermata; in seconda fila, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, contro il senso di marcia; nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia; negli spazi per i mezzi pubblici o nelle aree riservate al carico / scarico delle merci; negli spazi di parcheggio personalizzati; in corrispondenza di passo carrabile, attraversamenti pedonali e ciclabili, ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie, segnaletica verticale, aree di fermata bus, corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico).
Modalità di utilizzo: il contrassegno, avendo natura strettamente personale, deve essere usato solo ed esclusivamente se l'intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile per i controlli, sul parabrezza del veicolo (se il contrassegno non è esposto, non si è mai autorizzati a usufruire delle deroghe previste e, per evitare la sanzione o l'annullamento del verbale, non è possibile presentare successivamente il contrassegno).
Sanzioni: sono previste qualora il contrassegno non sia esibito in originale (in tal caso si incorre nel sequestro del documento non originale, nella sanzione pecuniaria ed amministrativa, e, in caso di contraffazione, anche nella denuncia penale) e quando si faccia un uso improprio dello stesso (è uso improprio utilizzarlo quando è scaduto o quando è esposto per sopperire ad esigenze dell'invalido, ma senza che lo stesso sia a bordo: in tali evenienze, sono previste sanzioni pecuniarie oltre che il ritiro immediato da parte degli agenti preposti al controllo ed è seguito, in caso di abuso nell'utilizzo dello stesso, dalla revoca del titolo autorizzativo).
Procedura per il riconoscimento: fermo restando che la normativa è comunale e che, quindi, ciascun Comune può prevedere requisiti e modalità differenti, in via generale l'istanza va presentata direttamente dall'interessato nel Comune di residenza; in caso di impossibilità del richiedente, la domanda può essere presentata da un convivente, provvisto di delega e fotocopia del documento del richiedente, o dal curatore/tutore.
L'interessato deve presentare domanda (con marca da bollo di 16 euro) al sindaco del comune di residenza, dichiarando sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta; alla domanda va allegata idonea certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico legale dell'ASL di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.
Validità: il contrassegno ha la durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente; alla scadenza può essere rinnovato. Viene revocato in caso di trasferimento in altro Comune della residenza o domicilio del disabile, in caso di decesso dello stesso e in caso di perdita dei requisiti.
Focus: per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità previste sopra. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità, trascorso il quale è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'ASL di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.
Parcheggio personalizzato: è concesso gratuitamente, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, dal sindaco con propria ordinanza; il parcheggio è individuato da un'apposita segnaletica che riporta gli estremi del contrassegno invalidi del disabile. Questa agevolazione può essere concessa solo nelle zone ad alta densità di traffico, a richiesta del disabile che di norma deve disporre di un veicolo e della patente di guida.