Con la sentenza n. 11713 dello scorso 9 aprile, la V sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di falso inflitto ad un disabile che, non potendo sostenere le spese economiche per rinnovare il contrassegno disabili, valido sino al 2014, aveva cancellato l'ultima cifra, sostituendola con un 6, così posticipando la scadenza al 20 maggio 2016.
La Corte ha rimarcato la gravità della condotta dell'uomo, che già precedentemente aveva commesso altre due falsificazioni, specificando che un comportamento abituale è ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., qualora l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, commette almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, sicché il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto.
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., per avere contraffatto il contrassegno per il parcheggio disabili a lui rilasciato da un Comune lombardo, valevole fino al 10 maggio 2014, cancellandone la cifra finale 4 e scrivendo la cifra 6, in tal modo posticipando la scadenza al 20 maggio 2016.
In particolare l'imputato era un autentico disabile, avente diritto a usufruire del parcheggio riservato; tuttavia, in mancanza di disponibilità economiche che gli consentissero di procedere al rinnovo dell'autorizzazione, aveva modificato la data del contrassegno, così commettendo un falso.
Per tali fatti, sia il Tribunale di Lecco che la Corte di appello di Milano, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, condannavano l'imputato alla pena di mesi quattro di reclusione.
Ricorrendo in Cassazione, la difesa dell'uomo, denunciava violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen.
Secondo l'imputato, infatti, la sua condotta – essendo stata dettata dalla mancanza di disponibilità economiche che gli consentissero di procedere al rinnovo dell'autorizzazione – pur essendo antigiuridica, non era tale da destare allarme sociale: tale situazione, ad avviso della difesa, giustificava una sentenza assolutoria ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen,. in mancanza di comportamento abituale, anche alla luce del decorso del tempo dalla commissione del fatto.
La Cassazione non condivide le difese mosse dal ricorrente.
La Corte premette che tutti i motivi di ricorso costituiscono una riedizione di quelli già dedotti in appello e inammissibilmente riproposti in sede di legittimità, ove non è consentito di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri, di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Difatti, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, non censurabile dalla Corte di Cassazione, se condotta nel rispetto dei canoni della logica e della completezza.
Con specifico riferimento al caso di specie, i giudici di merito, con doppia conforme, avevano evidenziato l'intrinseca connotazione di gravità della condotta falsificatrice dell'imputato che aveva già, precedentemente, commesso due simili falsificazioni; inoltre, i giudici di merito avevano ritenuto di non dover dare rilevanza alla circostanza, segnalata dalla difesa, che il ricorrente fosse effettivamente portatore di disabilità.
Siffatta decisione in ordine alla insussistenza dei presupposti per la declaratoria di non punibilità, ben argomentata, viene confermata anche dalla Cassazione, secondo cui un comportamento abituale è ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., qualora l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, commette almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, sicché il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto.
In conclusione la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.