Con Ordinanza 26/2016, emessa in esito alla Camera di Consiglio del 13/01/2016, depositata l´11/02/2016, pubblicata in G.U. 17/02/2016, la Consulta ha dichiarato manifestamente inammissibili, perché divenute prive di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale dell´art. 5, comma 1- ter , del d.l. 28 marzo 2014, n. 47 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, 136 e 137, terzo comma, Cost., in quanto fa salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell´art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011.
Infatti, con sentenza n. 169 del 2015, successiva alle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata l´illegittimità costituzionale della disposizione denunciata. Per la consolidata giurisprudenza secondo cui la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata comporta la manifesta inammissibilità della questione, ormai divenuta priva di oggetto, v., ex plurimis , ordinanza n. 129/2015.
In allegato ordinanza
Infatti, con sentenza n. 169 del 2015, successiva alle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata l´illegittimità costituzionale della disposizione denunciata. Per la consolidata giurisprudenza secondo cui la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata comporta la manifesta inammissibilità della questione, ormai divenuta priva di oggetto, v., ex plurimis , ordinanza n. 129/2015.
In allegato ordinanza