Di Redazione su Lunedì, 28 Novembre 2016
Categoria: Giurisprudenza Corte Costituzionale

Consulta: no a benefici combattentistici per militari impiegati in missioni ONU

E´ infondata, con riferimento all´art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell´articolo unico l. 11 dicembre 1962, n. 1746 - come interpretato dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato - nel senso di limitare i benefici combattentistici ivi previsti espressamente alle sole attività belliche della seconda guerra mondiale, con esclusione dei militari coinvolti in zone di intervento ONU.
Lo ha affermato la Consulta con Sentenza 11 novembre 2016, n. 240 con cui sono state dichiarate in parte inammissibili ed in parte infondate una serie di questioni (sollevate con 16 diverse ordinanze, nel periodo febbraio 2015 gennaio 2016, dal Tar Friuli Venezia Giulia e dal Tar Pescara) concernenti l´esclusione del riconoscimento dei c.d. benefici combattentistici in favore dei militari coinvolti in zone di intervento ONU.
La questione
E´ bene precisare che quello dei c.d. benefici combattentistici è un istituto generale del pubblico impiego, non peculiare alla condizione militare, che si traduce in scatti aggiuntivi di cui fruire durante il servizio attivo ovvero al momento del collocamento a riposo mediante ampliamento della base pensionabile (in dottrina v. A. CORSETTI, in Commentario all´ordinamento militare, Roma, 2011, Vol. VI, Trattamento economico e militare, 78 ss.).
Secondo le ordinanze di rimessione la questione di legittimità costituzionale è imperniata sulla negazione, in base al diritto vivente del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo sez. IV, 21 ottobre 2014, n. 517; id. 25 maggio 2012, n. 3084; nonché Cass., sez. lav., 10 agosto 1979, n. 4663, in Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 8 che ha reputato manifestamente infondata la questione del mancato riconoscimento dei benefici in oggetto), che l´articolo unico della l. n. 1746 del 1962 possa valere ad estendere ai militari impegnati in missioni per conto dell´ONU i benefici previsti in disposizioni entrate in vigore in periodi successivi, in primis quelli contemplati dall´art. 18, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973 (il quale prevede che «il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia») ovvero dagli artt. 1 e 2, l. 24 maggio 1970, n.336, tanto nel decisivo presupposto che la nozione di combattente in campagne di guerra possa estendersi, per la identità dei rischi sopportati, a coloro che partecipano a missioni per conto dell´ONU.
La decisione della Consulta
Per respingere la questione la Corte ha ricostruito il complesso quadro normativo, traendo la conclusione per cui il legislatore ha sempre dimostrato di aver avuto ben presente la distinzione tra le campagne di guerra e le missioni ONU, tanto che ha ritenuto di estendere ai partecipanti alle suddette missioni alcune provvidenze riservate alle campagne di guerra, mentre per le altre ha escluso espressamente tale estensione (in quest´ottica è stata valorizzata, fra le altre, la previsione di cui all´art. 5, l. 9 ottobre 1971, n. 824). La sentenza ha quindi richiamato i propri precedenti negativi (sentenze n. 234 del 21 aprile 1989, in Cons. Stato, 1989, II, 566 e n. 211 del 3 maggio 1993, id., 1993, II, 837) in ordine all´estensione della qualifica di combattente.
Dal quadro normativo stratificatosi nel tempo negli ultimi decenni, la Corte ha tratto il convincimento che buona parte dei benefici combattentistici sono stati destinati esclusivamente a soggetti coinvolti a vario titolo nell´ultimo conflitto mondiale e solo alcuni di essi sono stati successivamente estesi anche ai militari impiegati nelle missioni ONU secondo criteri rimessi alla discrezionalità della legge; tali scelte discrezionali del legislatore non appaiono irragionevoli. A conferma di tale assunto ha richiamato la stessa disciplina delle missioni svolte per conto delle Nazioni Unite che, di volta in volta (ma ora con una previsione dotata di maggiore stabilità perché inserita nella legge quadro di settore n. 145 del 2016), ha stabilito il trattamento economico ed accessorio unitamente ad altre provvidenze, tenendo in considerazione anche le rilevanti specificità e criticità delle singole missioni.
La sentenza ha altresì respinto l´obiezione fondata sul necessario adeguamento dell´ordinamento interno a quello internazionale in relazione al concetto di guerra, al quale sarebbero ormai assimilati altri concetti, quali quelli di crisi internazionale o di conflitto armato, il chè giustificherebbe l´estensione dei benefici combattentistici al personale militare impegnato nelle missione di pace svolta per conto dell´ONU. La Consulta, sul punto, se per un verso ha escluso l´esistenza nell´ordinamento di un principio generale di assimilazione, per un altro verso ha ritenuto che tale equiparazione possa essere solo frutto di scelta discrezionale del legislatore, richiamando un risalente precedente in tema di polizia coloniale.
Sul tema in esame si segnala:
a) Corte cost. 21 aprile 1994, n. 153, in Giur. cost. 1994, 1183, in Foro it., 1994, I, 3572, secondo cui "È infondata la questione di legittimità costituzionale dell´art. 4, 5º comma, l. 23 dicembre 1992 n. 498 che, interpretando l´art. 1 l. 24 maggio 1970 n. 336, ha disposto che il computo delle maggiori anzianità previste per gli ex combattenti e categorie equiparate non possa avvenire in sede di successiva ricostruzione economica dei trattamenti retributivi ad opera e per effetto di disposizioni di carattere generale, in riferimento agli art. 3 e 36 Cost.";
b) Cons. St., A.P., 1 dicembre 1995, n. 33, in Foro amm., 1995, 2518 che ha ritenuto incompatibile, con l´ordinamento del personale pubblico per qualifiche funzionali e livelli retributivi inaugurato dalla l. n. 312 del 1980, i benefici combattentistici;
c) Cons. St., sez. V, 17 settembre 2008 n. 4406 che, in adesione all´indirizzo della Plenaria n. 33 cit., ha sottoposto le disposizioni concernenti i benefici combattentistici in favore del personale non militare ad uno scrutinio estremamente rigoroso;
d) la scelta del codice dell´ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (approvati con d.lgs. n. 66 del 2010 e d.P.R. n. 90 del 2010) che (come incidentalmente ricordato anche dalla sentenza in commento) ha espressamente equiparato, stante la eadem ratio, in relazione ad ogni istituto giuridico d´interesse la disciplina dettata per il tempo di guerra al tempo di grave crisi internazionale (ad es. art. 370 c.m. in tema di requisizioni; art. 1336 c.m. in tema di avanzamento per meriti di guerra); si tratta di una soluzione che ha ricevuto l´avallo del Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di codice e testo unico regolamentare (cfr. Comm. spec., 24 febbraio 2010, n. 153 - 155/10, in Foro it., 2010, III, 235); per completezza si evidenzia che l´art. 2, comma 1, lett. f), l. 14 novembre 2000, n. 331, citato dalla sentenza in commento, è ora trasfuso nell´art. 1929 c.m. che ha espressamente equiparato, limitatamente al ripristino della leva, le due situazioni extra ordinem dello stato di guerra e di grave crisi internazionale.
Fonte: Giustizia Amministrativa
Si allega Sentenza