Con Ordinanza n. 2014/2015 (G.U. 21/10/2015), la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso con cui il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale ? in relazione a plurimi parametri ? di numerose disposizioni della delibera legislativa della Regione siciliana, relativa al disegno di legge n. 782 (Assestamento del bilancio della Regione per l´anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l´esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l´anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie), approvata dall´Assemblea regionale siciliana nella seduta del 1° agosto 2014. Per effetto della sentenza n. 255 del 2014 della Corte, infatti, essendo venuto meno il peculiare sistema di impugnativa preventiva previsto per la sola Regione siciliana, si applica ora il comune regime del controllo successivo: non è più previsto, dunque, che il giudice costituzionale si pronunci sulla delibera legislativa regionale prima della sua promulgazione e pubblicazione. Ciò impedisce la prosecuzione del giudizio, anche agli effetti di una pronuncia di cessazione della materia del contendere per mancata promulgazione delle disposizioni impugnate. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell´art. 31, comma 2, l. n. 87 del 1953, come sostituito dall´art. 9, comma 1, l. n. 131 del 2003, limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana», v. la citata sentenza n. 255/2014. In tema di improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuto mutamento del regime del controllo di costituzionalità, v. le citate ordinanze nn. 177/2015, 175/2015, 167/2015, 166/2015, 163/2015, 160/2015, 123/2015, 111/2015 e 105/2015.