Di Redazione su Giovedì, 05 Novembre 2015
Categoria: Giurisprudenza Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. V, 06/11/2015, n. 5079

In sede di rinnovazione di qualunque atto amministrativo annullato in via giurisdizionale la Pubblica amministrazione è chiamata ad effettuare un nuovo apprezzamento delle esigenze da soddisfare, prendendo in debita considerazione anche i nuovi elementi di fatto e di diritto eventualmente sopravvenuti al provvedimento impugnato nelle more del giudizio; unico sbarramento temporale al potere - dovere delle amministrazioni di prendere in conto le sopravvenienze normative consiste nella notificazione della sentenza di accoglimento del ricorso passata in giudicato e della quale si deve dare esecuzione cristallizzando al momento della notificazione la regola del caso concreto, pur in presenza di nuove norme contrastanti, le quali restano inopponibili al vincitore in giudizio che chiede l´ottemperanza al giudicato.

FATTO E DIRITTO
Visto il reclamo proposto il 16 marzo 2015 dall´Ente Regionale Roma Natura avverso il nulla osta condizionato rilasciato dal commissario ad acta alla Laziale Ambiente Srl ai fini del futuro rilascio dell´apposita autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti di scarti verdi da miscelare con materiali lignei e da integrare con un impianto di lombricocompostaggio;
Atteso che il reclamo evidenzia il mancato esaurimento del rapporto tra l´impresa originaria ricorrente e l´Ente Roma Natura e richiama l´entrata in vigore della legge regionale del Lazio n. 10 del 10 novembre 2014, quindi antecedentemente al provvedimento del commissario, legge regionale che ha esteso le misure di salvaguardia alle aree regionali protette di cui all´art. 44 legge regionale del Lazio n. 29/1997, operando un sostanziale rinnovo di quelle scadute senza un´indicazione determinata del termine finale, ma collegandone la durata all´entrata in vigore del piano delle aree protette, vietando tra l´altro la realizzazione di qualsiasi nuovo edificio nelle zone territoriali omogenee E) come quella in controversia e ponendo dunque in difformità con la legislazione vigente il provvedimento del commissario ad acta;
Ritenuto che la sentenza di questa Sezione n. 3067/2012 per la cui esecuzione si è attivata la Laziale Ambiente Srl è stata da questa notificata il 7 giugno 2012 e che la Sezione si è già espressa con le sentenze nn. 3067/2012 e 6124/2013 per la decadenza delle misure di salvaguardia per decorso del termine quinquennale di cui alla legge regionale Lazio n. 29/1997;
Considerato che lo ius superveniens non può essere applicato a situazioni già consolidatesi e coperte da giudicato e ciò ancor più ove la sentenza passata in giudicato sia stata notificata all´Amministrazione;
Tenuto conto che tali principi sono andati vieppiù consolidandosi a partire dalla fondamentale pronuncia dell´Adunanza plenaria 8 gennaio 1986 n. 1, per cui costituisce ormai ius receptum il principio secondo il quale la P.A., in sede di rinnovazione di qualunque atto amministrativo annullato in via giurisdizionale, è chiamata ad effettuare un nuovo apprezzamento delle esigenze da soddisfare, prendendo in debita considerazione anche i nuovi elementi di fatto e di diritto eventualmente sopravvenuti al provvedimento impugnato nelle more del giudizio; unico sbarramento temporale al potere - dovere delle amministrazioni di prendere in conto le sopravvenienze normative consiste, sempre la giurisprudenza ormai pacifica - nella notificazione della sentenza di accoglimento del ricorso passata in giudicato e della quale si deve dare esecuzione cristallizzando al momento della notificazione la regola del caso concreto, pur in presenza di nuove norme contrastanti, le quali restano inopponibili al vincitore in giudizio che chiede l´ottemperanza al giudicato;
Visto che la legge regionale del Lazio n. 10 del 10 novembre 2014 è entrata in vigore oltre due anni dopo la notificazione della sentenza n. 3067/2012 di questa Sezione, di cui ha ordinato l´esecuzione con sentenza 18 febbraio 2013 n. 970, prendendo atto della mancata esecuzione del giudicato e successivamente della sua elusione rispettivamente con le sentenze n. 6124/2013 e n. 4898/2014, la legge regionale sopra richiamata è inapplicabile nella controversia in esame ed il reclamo dell´Ente Regionale Roma Natura deve essere respinto con la spese di giudizio che restano a carico del predetto Ente;
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge il reclamo di cui in epigrafe.
Condanna l´Ente Roma Natura al pagamento delle spese per il presente giudizio liquidandole in complessivi €. 5.000,00 (cinquemila/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2015 con l´intervento dei magistrati:
Mario Luigi Torsello, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore
Sabato Guadagno, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 06 NOV. 2015.