Di Rosalia Ruggieri su Venerdì, 14 Febbraio 2020
Categoria: Famiglia e Conflitti

Conservazione del cognome maritale: non basta la notorietà dell’ex marito

Con la sentenza n. 3454 depositata lo scorso 12 febbraio, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha rigettato il ricorso di una donna divorziata che chiedeva di poter conservare il cognome del ricco marito, specificando che l'uso consuetudinario del cognome maritale -comune a tutte le donne divorziate nel corso del coniugio - non può assumere maggior merito per la notorietà dell'uomo con cui è stata sposata, perché l'interesse a ciò sotteso sarebbe senza dubbio effimero.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Palermo, nell'ambito di un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, respingeva la domanda di una ex moglie volta alla conservazione del diritto ad utilizzare il cognome maritale.

La Corte di appello di Roma confermava la statuizione sul cognome, ritenendo che non vi fosse alcun interesse straordinario tale da necessitare la conservazione del cognome del marito.

Ricorrendo in Cassazione, la donna censurava la decisione della Corte di merito nella parte in cui aveva rigettato la sua domanda di conservazione del cognome maritale.

La donna eccepiva come, contrariamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, non era necessario alcun interesse "straordinario", ma un semplice interesse meritevole di tutela: a tal fine ribadiva come, nei 23 anni di unione coniugale, si era costruita nell'ambiente sociale con quel cognome ed era così conosciuta nel suo attuale ambiente sociale ed amicale. Evidenziava, quindi, come la Corte territoriale, trascurando il pregiudizio morale ed esistenziale e facendo riferimento ad una "straordinarietà" dell'interesse normativamente non richiesta, aveva violato la disposizione di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 898/1970. 

 La Cassazione non condivide le difese formulate dalla ricorrente.

In punto di diritto, i Supremi Giudici ricordano che, ai sensi dell'art. 143 bis c.c., con il matrimonio, la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

Questo effetto del matrimonio è circoscritto temporalmente alla perduranza del rapporto di coniugio; è da considerarsi straordinaria la previsione di cui all'art. 5, comma 3, della legge n.898/1970 in tema di divorzio, in virtù della quale la possibilità di conservare il cognome del marito, accanto al proprio, dopo il divorzio, è da considerarsi una ipotesi straordinaria affidata alla decisione discrezionale del giudice di merito.

La stessa giurisprudenza ha precisato che, di regola, non è ammissibile conservare il cognome del marito dopo la pronuncia di divorzio, salvo che il giudice di merito, con provvedimento motivato e nell'esercizio di poteri discrezionali, non disponga diversamente.

Non può escludersi, infatti, che il perdurante uso del cognome maritale possa costituire un pregiudizio per il coniuge che non vi acconsenta e che intenda ricreare, esercitando un diritto fondamentale a mente dell'art. 8 della C.E.D.U., un nuovo nucleo familiare che sia riconoscibile, come legame familiare attuale, anche nei rapporti sociali e in quelli rilevanti giuridicamente. Inoltre, non è in assoluto meritevole di tutela il mero desiderio di conservare il cognome come tratto identitario di riferimento di una relazione familiare ormai chiusa.

 Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte territoriale si è attenuta a questi criteri ritenendo, motivatamente, che nessun interesse davvero meritevole di tutela fosse stato allegato dalla ricorrente, la quale aveva semplicemente manifestato la sua volontà di conservare il cognome maritale unitamente al proprio, al fine di conservare e/o affermare la notorietà derivatale dall'ex marito nelle frequentazioni sociali.

Correttamente i giudici di merito hanno rilevato che l'uso consuetudinario del cognome maritale -comune a tutte le donne divorziate nel corso del coniugio - non può assumere maggior merito per la notorietà dell'uomo con cui è stata sposata, perché l'interesse a ciò sotteso sarebbe senza dubbio effimero; a ulteriore dimostrazione di ciò, i giudici hanno valorizzato la circostanza per cui la donna, sposandosi a 38 anni,aveva già acquisito una propria identità con il proprio cognome anche al di fuori della stretta cerchia familiare, considerato anche il pregresso impegno lavorativo come dipendente bancaria.

Da ultimo gli Ermellini rimarcano come la Corte territoriale, facendo riferimento a un interesse "straordinario", ha voluto sottolineare la necessità che l'interesse fatto valere e potenzialmente meritevole di tutela fosse connotato in termini specifici e personali, non potendo essere retratto esclusivamente nell'uso normale - e legittimo -del cognome nelle relazioni sociali acquisite in ragione del matrimonio e durante lo stesso.

Compiute queste precisazioni, la Cassazione rigetta il ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

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